Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 2 maggio 2025, n. 3703, a conferma della pronuncia del tribunale territoriale, ha rilevato che gli atti di riorganizzazione di un comune, a maggior ragione se – a seguito della scissione di una macrostruttura – determinano la revoca anticipata di un incarico dirigenziale (altrimenti non consentita) – anche se relativo a contratto a tempo determinato ex art. 110 del TUEL (stante il generale divieto di spoil system per le cariche dirigenziali non apicali; cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, 30 novembre 2022, n. 5235) – non possono ritenersi legittimi se motivati, unicamente, in relazione a principi di ordine generale.
Per la dichiarazione di illegittimità della scelta macro-organizzativa dell’ente gode della legittimazione attiva anche l’organizzazione sindacale, sussistendo l’interesse all’annullamento della deliberazione della giunta comunale al fine di evitare l’applicazione futura della stessa delibera con riferimento agli altri settori, uffici o servizi previsti nel disegno organizzativo dell’ente locale e posto che l’interesse dell’associazione sindacale fatto valere in giudizio non è un interesse di matrice individuale (come sarebbe, invece, in caso di impugnazione del decreto sindacale di revoca dell’incarico dirigenziale).
L’Alto Consesso ha evidenziato che, se da un lato, è pacifico che l’attività organizzativa degli enti pubblici si connota per l’ampia discrezionalità (sindacabile nei noti limiti della manifesta irragionevolezza e della manifesta contraddittorietà, dall’altro, per questa, non si può ritenere sufficiente una sorta di “motivazione semplificata”.
L’amministrazione è tenuta a spiegare la ragioni concrete della definizione del nuovo assetto organizzativo e non può limitarsi a frasi di rito quali: “il fine di realizzare una più efficace e razionale organizzazione dei Settori e dei Servizi dell’Ente”; “la necessità di una generale revisione dell’articolazione organizzativa per semplificare l’azione amministrativa e consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati”; “il collegamento ottimale tra le risorse a disposizione e gli obiettivi generali e strategici definiti da questa Amministrazione”.
Ad esempio, per la suddivisione di un settore e, conseguente, creazione di uno nuovo, è necessario (e sufficiente) dare conto dei motivi per i quali la precedente unificazione sotto l’unico settore è inadatta o inefficiente o crea disservizi e ritardi nell’attuazione dei progetti e dei programmi relativi alle materie attribuite al settore.
Ed è proprio l’ampia discrezionalità che caratterizza l’esercizio del potere organizzativo che impone all’ente una motivazione molto più concreta, riferita specificamente alle esigenze dell’amministrazione.
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