Chiarimenti dell’ARAN sulle progressioni economiche

di Monica Catellani

L’ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questi link https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ai-fini-dellattribuzione-dei-differenziali-stipendiali-qualora-un-dipendente-non-abbia-conseguito-la-valutazione-a-seguito-di-una-assenza-per-malattia-protratta-per-un-anno-la-media-delle-v/https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/come-va-calcolato-il-triennio-di-cui-allart-14-comma-2-lett-a-del-ccnl-2019-2021-relativo-alle-progressioni-economiche-allinterno-dellarea/, gli orientamenti applicativi ID 34469 e ID 34471, con i quali ha sottolineato quanto segue:

  • la locuzione “media delle tre ultime valutazioni individuali annuali” utilizzata dal dettato contrattuale non implica il rispetto di uno stringente e rigido vincolo cronologico riguardo all’annualità di riferimento;
  • pertanto, tenuto anche conto che l’attribuzione dei differenziali stipendiali è precipuamente finalizzata a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del settore professionale di appartenenza, ai fini che qui interessano concorrono le ultime tre valutazioni annuali temporalmente utili conseguite dal dipendente anche se non strettamente contigue cronologicamente;
  • quanto sopra si applica anche quando, ad esempio, il dipendente sia stato assente per malattia per un intero anno;
  • per il calcolo del triennio di cui all’art. 14, comma 2, lett. a), del CCNL 16 novembre 2022, si deve innanzitutto tenere presente che, ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica, si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell’ultima progressione economica acquisita;
  • pertanto, il requisito di non aver beneficiato di “alcuna progressione economica” dovrà essere verificato nell’ambito dell’area di appartenenza e quindi dell’area per la quale si partecipa alla procedura selettiva;
  • si dovrà, comunque, tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione in area corrispondente all’attuale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;
  • ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere tre anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Pubblicato su EL News il 11/06/2025

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