di Andrea Bellini
Negli ultimi mesi, la corretta contabilizzazione delle componenti perequative TARI introdotte da ARERA (UR1 e UR2) ha generato numerose incertezze tra gli enti locali, a causa di orientamenti non uniformi espressi da diverse Sezioni regionali della Corte dei conti (Liguria e Lombardia), oltre a interpretazioni divergenti offerte da ARERA e CSEA. In particolare, il dubbio riguardava la natura dell’iscrizione contabile di tali componenti tra le partite di giro oppure come vere e proprie entrate correnti.
Con la deliberazione n. 13/2025, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta per fare chiarezza, pronunciandosi su una questione di massima sollevata dalla Sezione Marche.
Il documento chiarisce che le componenti UR1 e UR2 non possono essere trattate come partite di giro, poiché il comune è titolare di un credito verso l’utente ed è, allo stesso tempo, obbligato in proprio al riversamento verso CSEA. Pertanto, tali risorse devono essere accertate nel Titolo III come entrate correnti ed, eventualmente, qualora l’esigibilità dell’obbligazione del riversamento sopravvenisse nell’anno successivo, vincolate in avanzo per l’utilizzo nel esercizio di competenza.
Peraltro la spesa di riversamento non è simmetrica rispetto all’entrata, in quanto può determinarsi un credito o un debito effettivo solo a seguito del procedimento amministrativo con CSEA, richiedendo una gestione separata e analitica delle poste contabili.
In conclusione, la Corte stabilisce un principio chiaro: le componenti perequative ARERA sono entrate proprie dell’ente e devono essere contabilizzate come tali, con esclusione del ricorso al conto terzi e nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e della trasparenza contabile.
Pubblicato su EL News il 30/07/2025
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