di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
La risposta ad interpello n. 235 del 10 settembre 2025 segna un passaggio cruciale nella disciplina IVA delle carte carburante, con effetti immediati per gli Enti locali.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti qualificato le carte prepagate per l’acquisto di carburante come buoni-corrispettivo multiuso, superando l’orientamento espresso nella circolare 8/E del 2018.
La conseguenza pratica è che la ricarica della carta non costituisce operazione rilevante ai fini IVA, né richiede emissione di fattura: l’imponibilità si verifica esclusivamente al momento dell’acquisto del carburante presso la stazione di servizio.
Per i Comuni – che negli anni scorsi hanno dovuto fronteggiare prassi difformi e, in molti casi, il rifiuto da parte delle compagnie petrolifere di emettere fattura per la vendita dei buoni – la nuova posizione dell’Agenzia mette fine a un’incertezza applicativa di lunga durata.
Come noto, nella circolare 8/E del 2018 l’Agenzia distingueva tra:
i) buoni carburante utilizzabili presso distributori della stessa compagnia emittente, con esigibilità dell’IVA e obbligo di fattura già al momento della cessione/ricarica;
ii) buoni carburante validi presso impianti di più compagnie o per l’acquisto di più beni o servizi, con IVA dovuta soltanto al momento dell’utilizzo.
Pochi mesi più tardi, con il DLgs. 141/2018 di recepimento della direttiva 2016/1065/UE, il Legislatore ha introdotto nel DPR 633/72 gli articoli 6-bis e seguenti, fissando in via generale la disciplina dei buoni corrispettivo.
In particolare:
– l’art. 6-bis qualifica come buono-corrispettivo lo strumento che obbliga il cedente ad accettarlo in pagamento, anche parziale, di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
– l’art. 6-ter definisce monouso il buono per il quale, al momento dell’emissione, sia già nota la disciplina IVA applicabile all’operazione sottostante, con conseguente tassazione immediata;
– l’art. 6-quater individua come multiuso il buono per cui, al momento dell’emissione, non è possibile determinare il relativo trattamento IVA: in tal caso i trasferimenti del buono restano fuori campo IVA e l’imposta viene applicata e documentata soltanto al momento del suo effettivo utilizzo.
Sulla base dell’impostazione originaria dell’Agenzia, le carte prepagate utilizzabili presso un’unica stazione di servizio erano state assimilate ai buoni monouso: l’operazione andava quindi documentata mediante emissione di fattura elettronica già al momento della cessione/ricarica.
Con l’interpello 235/2025, l’amministrazione finanziaria ha dichiarato superata tale interpretazione, precisando che, nel caso delle carte carburante, l’elemento decisivo è l’impossibilità di determinare, al momento dell’emissione, la quantità di carburante acquistabile, variabile in ragione delle continue oscillazioni del prezzo di mercato.
Viene quindi meno uno dei requisiti richiesti per la qualificazione come buono monouso, che – come precisato nella relazione illustrativa al DLgs. 141/2018 – si caratterizza per il fatto che, al momento della sua emissione, devono essere già noti «tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della stessa)».
Ne deriva che le carte carburante – a prescindere dal fatto che siano utilizzabili presso un solo fornitore o presso più operatori – devono sempre essere inquadrate tra i buoni multiuso, con rilevanza IVA esclusivamente al momento dell’effettivo rifornimento.
In tal modo viene definitivamente superato anche il problema della possibile duplicazione dell’imposta tra il momento della ricarica (con relativa fatturazione) e quello dell’utilizzo (con gestione a corrispettivi).
Attenzione quindi: a seguito delle nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i Comuni potranno legittimamente sollecitare i fornitori all’emissione di note di variazione per recuperare l’IVA in split payment versata in eccesso sulle fatture emesse in passato per le ricariche; qualora i termini dell’art. 26 DPR 633/72 risultino già scaduti, sarà comunque possibile richiedere la restituzione dell’imposta mediante l’istituto del rimborso ex art. 30-ter del medesimo decreto.
Pubblicato su EL News il 19/09/2025
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