di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
Con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento IVA dei rimborsi legati al personale e, in particolare, dei permessi retribuiti fruiti dai lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive.
Dopo la circolare 5/E e la precedente risposta a interpello n. 38/2025 sul distacco di personale — già commentate su El News negli articoli “Distacco di personale e IVA: la risposta a interpello 38/2025” (4 aprile 2025) e “Distacco personale ed IVA: le conferme dell’Agenzia delle Entrate” (23 maggio 2025) — il documento segna un ulteriore passo di sistematizzazione, chiarendo che i rimborsi corrisposti dagli enti locali ai datori di lavoro per le ore di permesso dei propri dipendenti amministratori restano fuori campo IVA.
Il quadro normativo di riferimento è delineato dagli articoli 77 e 79 del TUEL. Il primo tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche negli enti locali a disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie per l’espletamento del mandato. Il secondo riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che rivestono incarichi negli organi elettivi locali il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute dei consigli e alle riunioni degli organi esecutivi, prevedendo permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.
In tale contesto, l’art. 80 TUEL stabilisce che «L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»
A seguito dell’abrogazione di tale art. 8, comma 35, il Comune istante ha chiesto se il rimborso delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro privato al dipendente che esercita il mandato elettivo debba essere assimilato, ai fini IVA, ai distacchi o prestiti di personale disciplinati dall’art. 16-ter del DL 131/2024 (“Salva-infrazioni”).
L’Agenzia esclude fermamente tale assimilazione, sottolineando che manca nel caso in esame uno scambio di prestazioni tra ente e datore di lavoro: il rimborso non remunera un servizio reso ma compensa un onere connesso all’esercizio del mandato pubblico, assicurando al cittadino-amministratore la possibilità di adempiere ai propri doveri istituzionali senza pregiudizio economico per il datore privato. Non si rinviene, quindi, la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro).
L’assenza di nesso sinallagmatico impedisce di configurare l’operazione come prestazione a titolo oneroso ai sensi dell’art. 3 DPR 633/1972.
L’interpello ribadisce, in linea con quanto già osservato nel primo commento pubblicato su El News (“Distacco/Prestito’ dei lavoratori negli enti locali: primi chiarimenti”, 28 marzo 2025), l’importanza di un’analisi concreta dei requisiti soggettivo e oggettivo e del nesso sinallagmatico tra prestazione e rimborso, quale elemento imprescindibile per l’applicazione dell’imposta, evitando semplicistiche ed errate equiparazioni tra settore pubblico e privato.
In questo stesso solco interpretativo, la soluzione proposta dall’interpello n. 261/2025 dovrebbe trovare riscontro anche per i rimborsi previsti dall’art. 70, comma 12, del DLgs. 165/2001, relativi all’utilizzazione temporanea di personale (comando, fuori ruolo o altre posizioni analoghe).
In tali ipotesi, in virtù dell’autorizzazione “dovuta” della PA di appartenenza (che non può rifiutare il proprio consenso) e della particolare natura ed estrinsecazione del rapporto instaurato tra gli enti coinvolti, i rimborsi non sembrano poter mai assumere valenza di corrispettivo ai fini IVA, nemmeno qualora l’assegnazione di personale avvenga nel contesto di attività commerciali.
Pubblicato su EL News il 17/10/2025
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