Bilancio tecnico: il concorso alla finanza pubblica 2025 e l’allegato A/1

di Marco Terzi

Del concorso dei comuni alla finanza pubblica introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art.1, comma 788 e seguenti della Legge n. 207/2024) abbiamo già parlato nell’articolo del 22 settembre scorso. L’iscrizione del fondo nel bilancio di previsione è prevista per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029 negli importi definiti dal decreto ministeriale del 04/03/2025. Sono pertanto disponibili tutti gli elementi necessari per la loro iscrizione nel redigendo bilancio tecnico 2026-2028. In particolare, il suo ammontare per il triennio 2026-2028 rimane costante per ciascuna delle tre annualità, in misura raddoppiata rispetto a quello previsto per il 2025, per aumentare poi in maniera decisa nell’annualità 2029. Anche se quest’ultima, al momento, non interessa più di tanto essendo oltre il triennio di riferimento del bilancio. Come è noto poi, le somme vanno iscritte nella missione 20, ‘Fondi e accantonamenti’, della parte corrente di ciascuno dei tre esercizi del bilancio in apposito fondo da finanziarsi con risorse di parte corrente.

Il bilancio di previsione 2026-2028, tuttavia, deve tenere conto anche della quota già iscritta nel bilancio di previsione 2025 (al momento della sua approvazione per chi lo ha fatto dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2025 o con variazione in corso d’anno, per quelli che l’hanno approvato prima). In che modo? A dircelo sono i paragrafi n. 9.7.1 e 9.7.2 e gli esempi n.3/1, 3/2, 3/3 e 3/4 dell’allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 nel testo aggiornato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2025, diciottesimo correttivo alla Riforma contabile. In quanto risorse accantonate dell’esercizio 2025 esse vanno inserite nell’allegato a/1 al bilancio di previsione 2026-2028. I primi tre esempi riguardano gli enti in disavanzo, mentre l’ultimo riguarda gli enti in avanzo di amministrazione. Rinviando alla loro lettura per ogni ulteriore approfondimento, qui ci limiteremo ad evidenziare come la loro rappresentazione nell’allegato a/1 sia diversa a seconda che l’ente sia in una situazione di avanzo ovvero di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio dell’anno precedente, ovvero, per il primo anno, al 31/12/2024. Per tutti va compilata la colonna c) “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell’esercizio 2025” per un importo pari al fondo del corrente anno (2025). Per quelli che presentavano un disavanzo al 31/12/2024 va compilata, per il medesimo importo ma con segno negativo anche la colonna d) “Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2025 (con segno +/-)”. Viceversa, per gli enti che erano in avanzo sempre al 31/12/2024, oltre alla colonna c) va compilata con segno positivo anche la colonna e) “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025”, sempre per un importo pari al fondo 2025. Come ci ricorda il comma 3-sexies dell’articolo 187 del Tuel, infine, per tutti gli enti, la quota del 2025 del fondo non potrà ovviamente essere applicata fin da subito al bilancio di previsione 2026-2028.

Qui il decreto ministeriale del 04/03/2025 con le quote annuali del fondo per ciascun ente 

Pubblicato su EL News il 13/10/2025

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