di Monica Catellani
Siamo un comune che ha dichiarato il dissesto finanziario e non abbiamo ancora approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Vorremmo sapere come, correttamente, gestire i compensi professionali dovuti all’avvocatura interna: possiamo erogarli? a quali condizioni?
Il caso è stato recentemente esaminato dalla sezione regionale Sicilia della Corte dei Conti, con la deliberazione 232/2025/PAR del 10 ottobre 2025, su richiesta di un comune in dissesto finanziario che ha chiesto come stanziare (nel fondo risorse decentrate) e corrispondere al proprio personale i compensi professionali all’avvocatura e gli incentivi per le funzioni tecniche, precisando di non aver ancora adottato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e di non avere il bilancio di previsione relativo al triennio finanziario corrente che includa l’esercizio in corso di gestione.
La sezione ha, preliminarmente, osservato che:
- appare del tutto priva di una base normativa la possibilità di ipotizzare l’ultravigenza dell’efficacia autorizzativa delle previsioni contenute all’interno dell’ultimo esercizio finanziario incluso nel triennio;
- nelle more dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (ai sensi dell’art. 261 del TUEL) e nel rispetto dell’esigenza di operare secondo principi di buona amministrazione, al fine di evitare l’aggravamento della propria posizione debitoria, la cornice di riferimento entro cui il Legislatore autorizza la gestione finanziaria dell’ente in dissesto è sempre definita dall’ultimo bilancio vigente, nell’ambito del cui triennio sia, però, contemplato anche l’esercizio in corso;
- nell’eventualità in cui l’ente abbia anche deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato e non si sia concluso l’iter volto all’approvazione ministeriale (descritto dall’art. 261 del TUEL), nella prosecuzione dell’attività amministrativa e della conseguente gestione finanziaria, esso è tenuto a mantenere coerenza rispetto alle azioni di risanamento già decise;
- per le sole spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, ai fini della valida assunzione della procedura di spesa, la mancanza o l’insufficienza degli stanziamenti del bilancio vigente può essere superata da una specifica deliberazione dell’organo consiliare (o della giunta, purché sia adottata la successiva ratifica) idonea a motivare sulla quantificazione della spesa ritenuta necessaria e sulle risorse disponibili.
Per le ipotesi in cui manchino entrambi gli strumenti finanziari ovvero il bilancio di previsione vigente e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (in disparte conseguenze di altra natura), il procedimento amministrativo e contabile di spesa non può essere avviato senza che, a monte, vi sia stata una specifica autorizzazione sull’an ed il quantum della medesima da parte dell’organo consiliare – a cui l’ordinamento ascrive le decisioni fondamentali in materia di programmazione finanziaria ed allocazione delle risorse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL – o da parte dell’organo di governo esecutivo, salva la successiva ratifica del consiglio, secondo la scansione individuata dall’art. 250, comma 2, del TUEL.
Quest’ultima disposizione, infatti, in mancanza degli stanziamenti di bilancio ed ove si renda necessario effettuare spese disposte dalla legge e spese relative ai servizi locali indispensabili, richiede la necessaria deliberazione dell’organo competente che autorizzi la spesa ed individui le fonti di finanziamento, ai fini delle successive determinazioni circa l’assunzione degli impegni.
Entro tale fondamentale cornice, dunque, si inserisce il tema delle spese per i compensi professionali degli avvocati dipendenti dell’amministrazione comunale anche se in dissesto, posto che, a norma dell’art. 9 del d.l. 90/2014, essi costituiscono una componente del trattamento accessorio del personale espressamente prevista dalla legge all’esito favorevole di una controversia giudiziaria.
Quindi:
- per i compensi professionali maturati secondo il c.d. criterio del “riscosso” (art. 9, comma 3 – esito favorevole della controversia con liquidazione giudiziale delle spese a carico della controparte soccombente e con effettivo recupero delle somme), ferma restando, a monte, l’imprescindibile deliberazione prevista dall’art. 250, comma 2, del TUEL, il quantum della spesa oggetto di autorizzazione ai fini della successiva costituzione del fondo risorse decentrate non può che prendere a riferimento risorse finanziarie dotate del requisito della certezza, nella considerazione che il diritto a tale specifica componente del trattamento accessorio è subordinato dal Legislatore all’”effettivo recupero delle somme” poste a carico della parte soccombente in giudizio;
- quanto ai compensi professionali maturati secondo il c.d. criterio del “compensato” (art. 9, comma 6 –compensazione integrale delle spese), sempre ferma restando, a monte, l’imprescindibile deliberazione prevista dall’art. 250, comma 2, del TUEL, il quantum della spesa oggetto di autorizzazione ai fini della successiva costituzione del fondo risorse decentrate si muove all’interno di un perimetro connotato da inevitabili margini di discrezionalità del competente organo circa l’individuazione delle risorse da destinare allo scopo, che – come è evidente – sono a carico dell’ente, non potendosi, tuttavia, travalicare il tetto della spesa sostenuta nel 2013 quale imprescindibile limite di finanza pubblica.
I magistrati contabili hanno anche osservato che, ai fini della spendita di tale discrezionalità da parte del competente organo, l’ente in dissesto deve tenere in considerazione una pluralità di fattori ed esigenze.
Difatti, nello svolgersi della gestione finanziaria durante il periodo antecedente all’elaborazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed in quello successivo, sino all’approvazione di quest’ultimo a norma dell’art. 261 del TUEL, esso è tenuto ad applicare “principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria” (art. 250, comma 1, secondo periodo, del TUEL).
Ai fini del necessario risanamento finanziario, l’ente è tenuto a ridurre le spese correnti (art. 259, comma 2, del TUEL), allo scopo “rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili” (art. 259, comma 5, del TUEL).
Ai sensi dell’art. 250, comma 2, del TUEL, nell’individuazione del quantum delle risorse disponibili per la corresponsione dei compensi in esame, esso è tenuto a considerare anche tutte le concorrenti ulteriori spese previste dalla legge ed a carattere necessario ed indispensabile (nei limiti di quelle consentite in gestione provvisoria).
La previsione di un tetto di spesa invalicabile, riferibile allo stanziamento di bilancio nell’anno 2013, non determina un corrispondente diritto dei dipendenti alla ripartizione di compensi in linea con tale ultimo livello di spesa.
Infatti, la giurisprudenza contabile ha chiarito che, di volta in volta, la quantificazione della spesa attiene alla discrezionalità dell’ente, da esercitarsi in ragione della propria concreta capacità finanziaria ed in rapporto alle risorse effettivamente disponibili.
Da ultimo, per quanto concerne gli incentivi per le funzioni tecniche, fatte salve le considerazioni di cui sopra valide anche per questa fattispecie, la sezione ha ritenuto che:
- nella considerazione che gli oneri per il trattamento accessorio in esame sono quantificati dal Legislatore in una quota percentuale della spesa da sostenere in via principale, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell’art. 45 del Codice dei contratti, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, l’an ed il quantum dei compensi per incentivi tecnici presuppongono, a monte, che l’ente in dissesto, versante nella peculiare condizione appena indicata, possa effettivamente sostenere spese correnti o di investimento in relazione ai contratti pubblici menzionati dalla disposizione in esame;
- anche in questo caso vanno rispettati ii limiti posti dall’ordinamento contabile alle spese da potersi effettuare in gestione provvisoria;
- sino al 2026 (a decorrere dal 2021), in relazione agli interventi previsti nell’ambito del PNRR, l’art. 15, comma 4-bis, del d.l. 2021, n. 77/2021 (convertito in legge 108/2021), autorizza gli enti in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria ad iscrivere in bilancio, mediante apposita variazione, i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per gli investimenti, in deroga alle previsioni dell’art. 163 del TUEL e dall’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011;
- considerato, infatti, il divieto posto dall’art. 163, comma 3, del TUEL all’effettuazione di spese diverse da quelle correnti, salvo i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, la ratio sottesa a tale ultima disposizione è evidentemente quella di evitare danni certi e gravi all’ente in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria, configurabili nella perdita del finanziamento per mancato rispetto del cronoprogramma previsto;
- pertanto, ferma restando l’imprescindibile deliberazione del competente organo che motivi sulla sussistenza dei presupposti della spesa e sulla quantificazione delle fonti di entrata da destinare alla medesima, prevista a monte del procedimento amministrativo per l’impegno delle somme dall’art. 250, comma 2, del TUEL, potranno essere autorizzate ed impiegate risorse per compensi a titolo di incentivi tecnici solo ove le spese per l’affidamento di contratti pubblici – che non siano etero-finanziate o per la parte della spesa non integralmente coperta dal finanziamento – rientrino nell’ambito dello stretto perimetro di quelle consentite dall’ordinamento all’ente in gestione provvisoria.
Pubblicato su EL News il 24/10/2025
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