Il fondo per il lavoro straordinario può essere ricostituito

di Monica Catellani

La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025, ha esaminato la possibilità per un comune, che aveva azzerato il fondo per la remunerazione dello straordinario nell’anno 2015 senza far confluire le somme al fondo risorse decentrate, di ricostituire lo stesso nel 2025, per far fronte ed esigenze di lavoro eccezionali.

I magistrati contabili hanno confermato l’orientamento espresso dall’ARAN, secondo il quale “il fondo dello straordinario può essere ricostituito tenendo conto delle previsioni contenute all’art. 14 del CCNL 1.04.1999, nel rispetto dei vincoli di contenimento della finanza pubblica” (cfr. RAL 1816).

Infatti, la sezione ha così concluso il proprio parere:

“sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.

Pubblicato su EL News il 26/11/2025

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