Al via la Rottamazione quinquies e le sanatorie dei Comuni

di Lisa Castellani e Paolo Lucchini

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, all’articolo 1, commi da 82 a 98, la cosiddetta Rottamazione-quinquies, che consente la definizione agevolata di specifici carichi affidati all’Agente della riscossione.

Con la messa a disposizione, a decorrere dal 21 gennaio 2026, dell’applicativo telematico sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la misura è divenuta pienamente operativa.

La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, facendo riferimento esclusivamente alla data di consegna del ruolo e non alla data di notifica della cartella di pagamento.

Rientrano nella rottamazione, tra gli altri, i carichi derivanti dalle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, emerse a seguito di liquidazione automatica o controllo formale (ad esempio IVA e IRAP), nonché i contributi previdenziali INPS dichiarati e non versati, restando esclusi quelli originati da accertamenti.

Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora di cui all’articolo 30 DPR 602/1973 e dei compensi di riscossione, con obbligo di versare le sole somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecuzione eventualmente maturate.

La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, utilizzando l’applicativo reso disponibile dall’Agente della riscossione.

Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute, il piano di pagamento e le relative scadenze.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite tra il 2026 e il 2035 (non inferiori a 100 euro). Sulle somme oggetto di rateazione sono dovuti interessi al tasso del 3% annuo.

Particolarmente rilevante è la disciplina della decadenza, che si presenta più rigorosa rispetto alle precedenti definizioni agevolate. La Rottamazione quinquies decade in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive nel piano di dilazione oppure dell’ultima rata.

Si ricorda infine che la Rottamazione quinquies si affianca alla facoltà, riconosciuta dalla stessa legge di bilancio 2026, di introdurre definizioni agevolate autonome delle entrate locali, rimesse alla discrezionalità di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

Per IMU, TARI e, più in generale, per i tributi e le entrate proprie degli enti territoriali, non opera quindi alcun automatismo: spetterà a ciascun ente valutare se e in quale misura attivare strumenti di sanatoria, definendo ambito oggettivo, riduzioni applicabili, condizioni di accesso, piani di pagamento e regole di decadenza.

In base ai chiarimenti forniti IFEL nella nota operativa del 27 gennaio 2026 (corredata dallo schema tipo di regolamento) resta in ogni caso esclusa la possibilità per gli enti locali di agganciarsi alla rottamazione statale per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non potendo i regolamenti comunali prevedere obblighi a carico dell’Agente nazionale della riscossione.

Le eventuali definizioni agevolate locali potranno quindi riguardare esclusivamente le entrate gestite e riscosse direttamente dall’ente o tramite concessionari iscritti all’Albo, con la necessaria salvaguardia dell’integrale pagamento della quota capitale e con possibili riduzioni o azzeramenti limitati a sanzioni, interessi e, per le sanzioni al Codice della strada, anche agli oneri di riscossione, nel rispetto in ogni caso della sostenibilità finanziaria dell’operazione (che dovrà essere certificata dai revisori).

Pubblicato su EL News il 30/012026

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