Le risorse aggiuntive destinate al fondo si consolidano negli esercizi successivi

di Monica Catellani

La Corte dei Conti, sezione regionale Marche, con la deliberazione n. 15/2026/PAR del 16 gennaio 2026, ha risposto al seguente quesito:

se le “risorse iscritte ai sensi dell’articolo 14 comma 1 bis del DL 25/- 2025 ed in particolare se, per come è scritta la norma di legge, una volta che dette risorse sono state legittimamente iscritte sulla parte stabile del fondo, le stesse si consolidano negli anni successivi sempre e comunque, per il sol fatto di essere di parte stabile, indipendentemente dalla natura del loro impiego, oppure se, invece, la classificazione delle stesse come di parte stabile da sola non è sufficiente per il loro consolidamento, essendo necessario, a tal scopo, anche il loro impiego in uno dei trattamenti accessori previsti dall’articolo 80 comma 1 del CCNL 16 novembre 2022”.

I magistrati contabili hanno sottolineato quanto segue:

  • la citata norma consente, al ricorrere delle condizioni poste, di incrementare, a decorrere dall’anno 2025, la componente stabile del fondo fino al conseguimento di un’incidenza delle relative somme complessive, maggiorate degli importi per la remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione, non superiore al 48% della spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali;
  • verificata la sussistenza dei requisiti di sostenibilità finanziaria e di equilibrio di bilancio pluriennale, l’ente può decidere di destinare integralmente, nell’anno 2025, alla componente stabile del fondo un importo pari al valore incrementale massimo consentito; in tal caso, la componente stabile del fondo, negli anni successivi, non è più incrementabile se non per effetto di eventuali importi previsti da futuri rinnovi contrattuali;
  • nel caso in cui l’ente, invece, decida di operare detto incremento a partire dall’anno 2025 con gradualità e proseguendo tale percorso negli anni successivi oppure intenda destinare solo ai fondi delle annualità successive al 2025 le risorse incrementali come sopra determinate, la sussistenza dei predetti requisiti di sostenibilità finanziaria e di equilibrio pluriennale di bilancio andrà verificata per ciascuna delle predette annualità;
  • come precisato nella nota di chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato (prot. n. 175706 del 27 giugno 2025) le suddette risorse incrementali, in quanto alimentanti la “componente stabile del Fondo”, assumono “natura strutturale”, dando luogo ad un “onere permanente a carico del bilancio dell’ente” e, pertanto, con la necessità che “i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio su base pluriennale”;
  • quindi, una volta verificati il rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio, la citata disposizione obbliga a consolidare, anche negli anni successivi, la quota che il singolo ente locale decide di iscrivere nell’anno corrente.

Riguardo alla seconda parte del quesito i magistrati contabili rammentano che la tesi interpretativa prospettata dal comune istante postula che “l’obbligo di consolidamento non può essere fatto derivare dalla semplice classificazione delle risorse come ‘di parte stabile’, perché dal tipo di classificazione non dipende l’obbligatorietà o la non obbligatorietà dell’iscrizione e del mantenimento sul fondo, ma piuttosto dipende il tipo di impiego che di quelle risorse può essere fatto”.

Vale a dire che lo stanziamento sarebbe destinato a consolidarsi negli esercizi successivi soltanto laddove impiegato per finanziare i trattamenti retributivi di cui all’art. 80, comma 1, CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022.

La sezione marchigiana ritiene di non condividere la suddetta tesi, perché non supportata dalla formulazione testuale della norma, la quale non fa infatti alcun riferimento alla tipologia di spesa finanziabile con tale incremento di risorse di parte stabile.

Anzi, proprio il richiamo all’art. 33, commi 1, 1-bis e 2, d.l. 34/2019 e alle relative valutazioni concernenti la sostenibilità finanziaria della spesa e l’assenza di pregiudizio per il mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio dell’ente (che l’organo di revisione è chiamato ad asseverare) costituiscono, come chiaramente argomentato dalla citata nota di chiarimenti ministeriale prot. n. 175706/2005, inequivoco indice sistematico da cui desumere che l’incremento di risorse ex art. 14, comma 1-bis cit., una volta discrezionalmente deciso dall’ente nell’esercizio corrente, sia destinato a consolidarsi e ad essere mantenuto anche negli esercizi futuri, a prescindere dal fatto che tale incremento venga utilizzato o meno per il finanziamento dei trattamenti accessori di cui all’art. 80, comma 1.

La funzione perequativa di tali maggiori risorse e le cautele concernenti la sostenibilità finanziaria della spesa nel tempo e l’impatto sugli equilibri pluriennali di bilancio con cui il Legislatore circonda la decisione dell’ente di disporre tale incremento, lasciano chiaramente intendere che tale incremento, seppur inizialmente rimesso ad una scelta discrezionale dell’ente, tuttavia, una volta disposto, non è più reversibile ed è destinato a consolidarsi negli esercizi futuri, quale che sia il trattamento economico con esso finanziato.

Pubblicato su EL News il 28/01/2026

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