di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
La recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, resa nota in occasione di Telefisco del 5 febbraio 2026, offre un chiarimento di particolare rilievo sistematico in materia di regolarizzazione degli errori connessi all’esterometro, destinato ad avere ricadute operative significative anche per gli enti locali che effettuano acquisti intra o extra-UE nell’ambito della propria sfera commerciale.
Secondo l’indirizzo espresso dall’Amministrazione finanziaria, l’errore commesso nell’integrazione di una fattura estera trasmessa mediante TD17 può essere corretto attraverso una duplice comunicazione al Sistema di Interscambio: una prima comunicazione con segno negativo, idonea a neutralizzare integralmente la trasmissione originaria errata, seguita da una seconda comunicazione con segno positivo, volta a ripristinare la corretta rappresentazione dell’operazione.
La soluzione, pur riferita a un caso specifico, assume valore generale quale modalità ordinaria di regolarizzazione delle comunicazioni errate relative all’esterometro.
Come noto con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia, il cessionario o committente nazionale è tenuto a trasmettere i relativi dati tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando i tipi documento previsti: in particolare, il TD17 per le prestazioni di servizi ricevute dall’estero, il TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni e il TD19 per gli acquisti di beni da soggetti extra-UE ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972. L’invio dei dati mediante tali tracciati consente anche di assolvere agli obblighi di integrazione o di autofatturazione previsti dalla medesima disposizione normativa. Ciò nondimeno, tale procedura non costituisce un passaggio obbligato. L’integrazione della fattura estera ricevuta o l’emissione dell’autofattura possono essere legittimamente effettuate anche in modalità analogica, restando l’obbligo di comunicazione all’esterometro autonomo e distinto rispetto all’adempimento sostanziale (cfr. circ. n. 26/E del 2022), contraddistinto da un regime sanzionatorio ad hoc ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 471/1997.
Ne consegue che la mera correzione della comunicazione allo SdI non è, di per sé, sufficiente a sanare integralmente la posizione del contribuente.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso, tutt’altro che infrequente, dell’applicazione di un’aliquota IVA diversa da quella effettivamente prevista in relazione a un acquisto di servizi effettuato nella sfera commerciale di un ente locale. L’errore, se non tempestivamente corretto, si riflette inevitabilmente sui registri IVA e può propagarsi, a cascata, sulle liquidazioni periodiche e sulla dichiarazione annuale. In tale contesto, la regolarizzazione deve riguardare non solo l’esterometro errato, ma anche la rettifica dell’integrazione originaria, la conseguente sistemazione delle LIPE o della dichiarazione annuale, a seconda della tempistica dell’intervento, nonché la valutazione dei profili sanzionatori e del ravvedimento operoso.
In questa prospettiva, la doppia comunicazione allo SdI non va letta come un adempimento isolato o meramente formale, bensì come un passaggio centrale all’interno di un più ampio e strutturato percorso di correzionedegli errori.
Resta infine auspicabile un chiarimento ufficiale anche in relazione al modello INTRA-12, strumento che gli enti locali sono chiamati a utilizzare per gli acquisti effettuati nell’ambito della sfera istituzionale, al fine di assicurare una maggiore coerenza applicativa tra i diversi adempimenti connessi alle operazioni transfrontaliere.
Sul punto, va ricordato che la Direzione regionale Emilia-Romagna, chiamata a pronunciarsi anche su tali profili nell’ambito di una consulenza giuridica resa circa un anno fa in materia di errori Intra-12, ha sostanzialmente glissato sugli aspetti procedurali della rettifica del modello, limitandosi a confermare l’applicazione di un regime sanzionatorio “light” in caso di regolarizzazione spontanea. In particolare, è stata individuata nella sanzione fissa di cui all’art. 11, comma 1, del DLgs. 471/1997, pari a 250 euro, il corretto presidio sanzionatorio (cfr. EL News, 5 febbraio 2025, Sanzioni modello Intra-12: i chiarimenti della DRE Emilia-Romagna). Una presa di posizione certamente apprezzabile sotto il profilo della proporzionalità della risposta punitiva, ma che ha lasciato irrisolto il tema, tuttora aperto, delle modalità operative di rettifica.
Pubblicato su EL News il 20/02/2026
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