Bilancio tecnico 2027-2029: sì alla programmazione dei contributi agli investimenti non ancora concessi

di Fabio Venerini

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, fa chiarezza su un’apparente contraddizione normativa riguardante l’iscrizione nei documenti di programmazione di interventi privi di copertura finanziaria certa. Il parere, espresso con la deliberazione n. 16/2026/PAR su richiesta di un comune vicentino, fa riferimento ai bandi che richiedono, come condizione per richiedere i contributi, che le opere siano già state inserite negli strumenti programmatori.

In particolare, alla Corte viene chiesto di far luce sui seguenti punti normativi:

  • Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità (Allegato 1 al D.Lgs. n.118/2011), ossia la “rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.” Secondo questo principio si devono evitare “le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo”.
  • Principio della prudenza (Allegato 1 al D.Lgs. n.118/2011), che per il bilancio di previsione dispone: “devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste”
  • Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023), il cui allegato I.5-art. 3 impone la coerenza fra il programma triennale dei lavori pubblici e i documenti di programmazione contabile degli enti.

Come si conciliano i principi di veridicità e di prudenza con la necessità di includere negli strumenti programmatori opere non ancora finanziate?

I Magistrati sottolineano in primis che, secondo il principio dell’attendibilità, le previsioni di carattere economico-finanziario sono sostenute da “fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse“: la veridicità della programmazione non dipende dalla assoluta certezza di acquisizione delle risorse, ma dalla qualità delle analisi che avvalorano l’aspettativa di acquisizione delle stesse. Viene inoltre ribadito come un eccesso di prudenza sia controproducente, in quanto contrario al principio di veridicità e attendibilità.

La Corte si sofferma inoltre sulla natura dinamica degli strumenti di programmazione, che sono funzionali ad accogliere sia progetti esecutivi, sia proiezioni strategiche: i primi, inseriti in una dimensione temporale annuale, richiedono la corretta e puntuale previsione anche delle coperture finanziarie, mentre le seconde implicano orizzonti pluriennali e ammettono un grado di indeterminatezza che sarà ridotto perfezionando le valutazioni necessarie nel corso del tempo.

È quindi possibile iscrivere nel bilancio di previsione e nel programma triennale dei lavori pubblici anche interventi di cui non sia certo il finanziamento, a condizione che tale previsione sia sostenuta da un’accurata analisi di tipo storico e programmatico e da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

Pubblicato su EL News il 14/10/2026

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