Emergenza epidemiologica COVID-19 – Visite fiscali e certificati malattia

Con messaggio Hermes n. 716 del 25 febbraio 2020, l’INPS ha fornito alcune indicazioni in materia di visite fiscali e certificati di malattia rilasciati in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19.
In particolare, preliminarmente, l’Istituto fornisce alcune istruzioni operative ai medici per preservarsi dall’eventuale contagio da coronavirus: al momento del sopralluogo al domicilio del lavoratore malato, infatti, il medico dovrà effettuare dapprima un riscontro della patologia a distanza, cioè mediante citofono o al telefono.
Quanto, poi, ai lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, i certificati di malattia che riportano diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza, come ad esempio:
– codice nosologico V29.0;
– quarantena obbligatoria o volontaria;
– isolamento volontario;
– sorveglianza attiva;
dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con “anomalia A – generica” e il medico dovrà indicare nel campo editabile “in fase di verifica”.
Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e all’ente di riferimento o datore di lavoro.
Questo in attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale.
Le stesse regole valgono anche per i dipendenti privati.
Infine, in tutto il territorio nazionale sono sospese le visite medico-legali per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

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