Le progressioni verticali dopo il decreto attuativo della Riforma Brunetta

Gianluca Bertagna

Delle novità del Decreto Brunetta, le progressioni verticali stanno catalizzando l’attenzione degli operatori delle autonomie locali. Non vi è dubbio che da ora in poi non si possa procedere diversamente dalla riserva di concorso, ma si sta cercando di capire se ci sono spazi diversi di manovra in attesa della completa attuazione del decreto. È innanzitutto opportuno dare il corretto ordine alle novelle disposizioni. L’articolo 62 del decreto modifica direttamente il testo unico del pubblico impiego. All’articolo 52 del 165/2001 ora leggiamo che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
Questa disposizione per gli enti locali è principio generale dell’ordinamento al quale si devono adeguare. Ne consegue che dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, la norma c’è ed è vigente senza alcuna indicazione di decorrenza particolare.

Scarica dal link sottostante il testo completo dell’approfondimento.

Approfondimento 22 – Le progressioni verticali

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