di Marco Terzi
Nella riunione dello scorso 27 maggio Arconet ha affrontato il tema del parere del revisore dei conti sulle variazioni di bilancio d’urgenza assunte con delibera di giunta ai sensi dell’art. 175, comma 4 del Tuel. In primis evidenzia la necessità che esse siano sempre debitamente motivate, a differenza di quanto spesso accade. Nella prassi, si sa, il ricorso alla deliberazione di giunta non rappresenta più l’eccezione, bensì la regola. Il rispetto del dettato normativo non avviene con un semplice richiamo a generiche motivazioni d’urgenza. Al contrario, la motivazione deve essere puntuale e circostanziata e va riportata nel testo della delibera stessa.
La Commissione si è poi occupata del tema del parere dell’organo di revisione. Si tratta dell’annosa questione se esso vada acquisito sulla proposta di delibera di giunta ovvero su quella della successiva di ratifica consiliare. Di essa abbiamo parlato in un articolo del 30 novembre 2020. In quell’occasione facemmo riferimento ad un documento del Cndcec dell’anno precedente che affermava che il parere dell’organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della giunta per motivi d’urgenza. L’orientamento espresso ora da Arconet è invece diametralmente opposto. La Commissione afferma infatti che “(…) le motivazioni di urgenza che determinano la necessità dell’intervento sostitutivo non sono coerenti con i tempi richiesti per il parere dell’organo di revisione se reso in occasione della delibera di Giunta. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il parere dell’organo di revisione debba essere reso in occasione della ratifica consiliare”. Questa, lo ricordiamo, va assunta entro 60 giorni dalla delibera di giunta e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ove i 60 giorni non siano decorsi. Il nuovo orientamento è ineccepibile da un punto di vista interpretativo. D’altra parte se c’è urgenza a procedere come può esserci il tempo necessario ad acquisire il parere del revisore che richiede almeno qualche giorno per poter essere formulato e reso disponibile all’ente? Da un punto di vista pratico, però, esso rischia di creare grosse difficoltà agli enti. Come ci si deve comportare qualora il parere sulla delibera di ratifica non fosse favorevole? E’ pur vero che esso è obbligatorio ma non vincolante, il che permetterebbe all’organo consiliare di deliberare comunque la ratifica dell’atto di giunta ed evitarne la decadenza prevista dall’art. 175, comma 4 del Tuel. Ma qual è quel consiglio che procede con un parere contrario dell’organo di revisione e magari anche del responsabile finanziario che, nell’esprimere i suoi pareri ex art. 49 del Tuel, si allinea a quest’ultimo?
Infine segnaliamo come nella stessa seduta la Commissione abbia esaminato la bozza di aggiornamento della scheda riepilogativa delle tipologie di variazioni di bilancio/PEG proposta da Anci. Si tratta, come noto, di quel documento ricognitivo a suo tempo predisposto da Anci che da anni ormai aiuta gli uffici finanziari a districarsi nel dedalo di tipologie previste dall’art. 175 del Tuel post Riforma. Il tema è stato tuttavia rinviato e verrà ripreso nelle prossime sedute.
Qui il testo completo del verbale Arconet del 27/05/2026
Pubblicato su EL News il 06/07/2026
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