Bilancio tecnico e avanzo presunto: la Corte dei Conti ricorda l’importanza degli accantonamenti per rischi

E’ ormai passata la scadenza del 20 Ottobre, ovvero la definizione del bilancio tecnico da sottoporre alla giunta prima della definitiva approvazione della stessa. In quella fase l’ufficio finanziario doveva di fatto predisporre tutti i principali allegati del bilancio, fra i quali il principio contabile sottolinea la determinazione dell’avanzo presunto. A questo proposito non si può non far riferimento alla sentenza della corte dei conti dell’Emilia Romagna di settembre 2023 che, come evidenziato anche in un nostro articolo della scorsa settimana, invita i revisori ad un più attento e rigido controllo dei valori accantonati a fronte dei potenziali rischi.

Risulta quindi inevitabile tenere conto di tutte le passività potenziali in questa fase di chiusura del bilancio tecnico e nella determinazione dell’avanzo presunto, in quanto i criteri di valutazione degli accantonamenti effettuati andranno poi ben evidenziati nella stessa nota integrativa, dove si presuppone che ci sia una elencazione specifica dei singoli rischi con evidenza della percentuale di rischio come specifica appunto la sentenza di cui sopra.

A questo proposito è bene ricordare che le passività potenziali si distinguono tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, sulla base dei seguenti principi generali:

  • Debito certo, ovvero rischio del 100% e accantonamento, di conseguenza, pari all’importo del debito stesso, si tratta per lo più di sentenze emesse in attesa di efficacia.
  • Passività probabili, ovvero rischio pari o superiore al 51%, è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza. In questo caso la corte dei conti determina che il valore minimo dell’accantonamento non può essere inferiore all’importo moltiplicato per la percentuale di soccombenza, ma va ricordato che la stessa fa un rinvio all’OIC 31 e alla definizione dello IAS 37 nel quale ci sono indicazioni dettagliate per determinare sia la possibilità dell’evento che la quantificazione dello stesso. Va infatti ricordato che accantonare un importo percentuale di una passività probabile potrebbe non essere prudente soprattutto quando l’evento sia rilevante e possa minare il mantenimento degli equilibri, aspetto questo sottolineato a più riprese appunto dalla corte dei conti stessa. Ricordando tuttavia che il principio contabile applicato 4/2 prevede che “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui  ha significative probabilità di soccombere … è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza“, si ritiene opportuno accantonare prudenzialmente sempre il 100% del rischio di soccombenza a meno di forti motivazioni contrarie (al fine di evitare comunque un eccesso di prudenza).
  • Passività possibili sono quelle in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di probabilità oscilla tra un minino del 10% ed un massimo del 50%. In questo caso si ritiene prudenziale accantonare, ancora una volta, almeno un importo non inferiore al valore moltiplicato per la percentuale di soccombenza.
  • Eventi remoti sono quelli in cui la probabilità che lo stesso si realizzi è inferiore al 10% per i quali non è necessario accantonare nulla.

Alla luce di quanto sopra è evidente e necessario dare il giusto spazio alle passività potenziali che si traducono principalmente in una dettagliata elencazione delle cause in corso, al fine di fare una prima valutazione di accantonamento nell’avanzo presunto e se necessario iniziare a raccogliere le informazioni necessarie in tempi utili per il rendiconto od eventualmente predisporre degli stanziamenti in bilancio in caso di incapienza dell’avanzo presunto calcolato.

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