di Marco Terzi
La Corte dei Conti torna a puntare i fari sulla quantificazione della cassa vincolata al 31 dicembre di ogni anno. A farlo, da ultimo, è stata la sezione Basilicata con deliberazione n. 119/2025/PRSE resa in sede di verifica dei consueti questionari degli organi di revisione. Nell’occasione emergeva infatti che l’ente non aveva provveduto alla determinazione della cassa vincolata al 31 dicembre nel triennio precedente, né aveva compilato i relativi campi nella tabella allegata alla relazione al rendiconto. Sebbene l’ente si fosse impegnato a superare tale criticità per il futuro, precisando che i fondi vincolati erano stati regolarmente determinati e iscritti nel risultato di amministrazione in ciascuno dei tre esercizi indicati, i magistrati contabili evidenziavano quanto segue:
- “l’omessa evidenza della cassa vincolata nel rendiconto determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione”;
- “Risulta, altresì, fondamentale “l’implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata” (Sezione Controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2024/VSG)”;
- “la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e, conseguentemente, una precisa gestione della cassa vincolata, rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare dell’esatta determinazione della situazione finanziaria dell’ente pubblico”,
La Sezione ricorda infatti che il paragrafo 10.6 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011 ne ha previsto un’apposita disciplina. In particolare, la quantificazione della giacenza vincolata, da effettuarsi, ai sensi del suddetto paragrafo, a partire dal 1° gennaio 2015, deve necessariamente essere aggiornata ogni anno, in quanto le entrate vincolate (e le conseguenti spese), sono oggetto di continue movimentazioni contabili.
A differenza di altre sezioni regionali, la Sezione lucana non richiede che l’ente adotti una specifica determinazione del responsabile finanziario al 1° gennaio di ogni anno. Né, d’altra parte, lo prevede espressamente il Principio contabile. Al di là dell’aspetto formale (adozione o meno di apposita determinazione) ciò che rileva è il fatto di poter dimostrare in ogni momento l’esatto ammontare della propria cassa vincolata attraverso un corretto ed adeguato tracciamento di tutti gli incassi pervenuti e di tutti i pagamenti effettuati nel tempo. Solo così il suo ammontare, di cui si dovrà dare atto anche in occasione delle periodiche verifiche di cassa dell’organo di revisione, sarà quantificato correttamente. In mancanza sarà necessario una capillare opera di analisi dei vari movimenti in entrata ed in uscita al fine di pervenire alla sua esatta ricostruzione. Non si tratta dell’ennesimo adempimento dall’utilità sconosciuta; tutt’altro. La stessa Sezione lucana ricorda infatti come la sua omessa evidenza, ovvero la non corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, potrebbe comportare scompensi finanziari strutturali, tali da incidere, se non rimossi, sugli equilibri futuri di bilanci. Conclusivamente, si riservava di verificarne la corretta costituzione in occasione del controllo sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari dell’ente in esame.
Pubblicato su EL News il 19/01/2026
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