Cassazione n. 26127 del 16/10/2019: fallimento società di persone- notifica accertamento a contribuente e curatore

Con l’ordinanza n. 26127 del 16/10/2019 la Cassazione ha affermato che in caso di accertamento effettuato nei confronti di una società di persone, l’atto va notificato al contribuente e al curatore fallimentare.
Sul punto la Cassazione ha evidenziato che l’omessa notifica al fallito dell’atto impositivo, pur in presenza di regolare notifica al Curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, non determina irritualità, nullità o inesistenza di tale atto, poiché l’obbligo di notificazione al contribuente fallito è strumentale a consentire allo stesso l’esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile solo nell’inerzia degli organi della procedura fallimentare (cfr. Cass. n. 5384/2016, 5392/2016). In particolare, è stato anche ribadito, in tema di fallimento di società dì persone e dei soci illimitatamente responsabili, che
l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo (cfr. Cass. n. 8034/2017). La mancata notifica dell’atto impositivo ha conseguenze quindi non per il processo ma per l’efficacia della pretesa tributaria nei confronti del contribuente fallito. Nel caso in questione la CTR non si è conformata ai principi di diritto dianzi illustrati avendo confermato l’annullamento dell’atto impositivo sul presupposto della sua notifica al solo curatore e non anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale.