Compenso ai revisori: sì all’aumento ma senza efficacia retroattiva

di Marco Terzi

Il tema del compenso spettante ai revisori degli enti locali ritorna ciclicamente. A riportarlo alla ribalta è stata di recente la Sezione Lombardia della Corte dei conti in risposta ad un quesito formulato dal sindaco di un comune del proprio territorio. Questi chiedeva di sapere se è possibile incrementare il compenso del revisore ‘in corso d’opera’ in quanto quello stabilito a suo tempo in sede di nomina consiliare, in misura inferiore ai parametri minimi individuati dall’Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del TUEL, è ritenuto non più rispondente a requisiti di congruità e adeguatezza rispetto alla complessità dell’incarico e al notevole incremento delle sue funzioni alla luce delle vigenti disposizioni di finanza pubblica.

I magistrati lombardi affermano come il quesito formulato dal comune istante trovi già piena risposta nella pronuncia della Sezione Autonomie resa con deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG. Quest’ultima, nel dirimere il contrasto interpretativo fra alcune sezioni regionali aveva infatti affermato il seguente principio di diritto: “1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. 2. L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL”. La sezione Lombardia conclude affermando che è possibile prevedere un adeguamento in aumento del compenso dell’organo di controllo entro e non oltre il limite massimo stabilito dal DM del 21 dicembre 2018 ma solo per il futuro. Quest’ultimo decreto, lo ricordiamo, ha aggiornato i limiti massimi del compenso base da corrispondere ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria, e i parametri richiamati dall’art. 241, comma 1, del TUEL, come fissati dal precedente decreto 20/05/2005. Ovviamente, aggiungiamo noi, la competenza ad adeguare il compenso per il futuro resta in capo all’organo consiliare ai sensi dell’art. 234 dello stesso TUEL che vi provvede con propria deliberazione debitamente motivata.

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Lombardia n. 156/2025/PAR

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Autonomie n. 14/SEZAUT/2019/QMIG

Pubblicato su EL News il 21/07/2025

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