Corte dei conti: attenzione agli scostamenti fra previsioni definitive e accertamenti

Per chi ha rispettato i tempi previsti dall’art. 227, comma 2 del Tuel il deposito dello schema del Rendiconto 2024 è già avvenuto. Da qui alla seduta consiliare di approvazione c’è tempo per fare qualche considerazione sulle sue risultanze anche per non trovarsi impreparati ad eventuali richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri. A tal fine può essere utile ed interessante una recente pronuncia della Corte dei conti, Sezione regionale per la Basilicata resa nei confronti di un ente in occasione della verifica dei questionari dell’organo di revisione. Uno dei temi affrontati è quello dello scostamento fra previsioni definitive di entrata e somme accertate, nello specifico per quelle dei titoli II e IV.

L’ente motivava ciò col fatto che nel bilancio di previsione erano stati inseriti finanziamenti per lavori che in un primo momento sembravano essere reali. In sede di rendiconto si apportava il giusto correttivo, accertando i finanziamenti supportati dal relativo decreto di finanziamento nel rispetto dei principi contabili. I magistrati lucani ribadivano affermando che “(…) significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti – ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate – generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l’attendibilità del bilancio”. E fin qui nulla di nuovo. Più interessante appare il passaggio successivo, laddove si afferma che “In ossequio al principio di attendibilità del bilancioun’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l’Ente può andare incontro”. I magistrati contabili proseguono affermando come “(…) le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto, all’Ente di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale ad una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità”. Da qui la necessità di fare fin da subito qualche considerazione sull’attendibilità delle previsioni del bilancio di previsione 2025-2027 alla luce delle risultanze del Rendiconto 2024, intervenendo tempestivamente se necessario.

A fronte di ciò e di altri rilievi, la Corte concludeva evidenziando la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria e raccomandava di porre in essere azioni volte al loro superamento. Si riservava infine di verificarne la concreta attuazione in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

Qui il testo completo della deliberazione n. 44/2025/PRSE della Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per la Basilicata

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