Tra le novità introdotte dal DLgs. n. 87 del 14 giugno 2024 si registra anche la revisione dell’art. 13 DLgs. 472/97, rubricato “ravvedimento”.
Poiché le modifiche si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la precedente normativa resterà in vigore per le irregolarità realizzate fino al 31 agosto 2024.
In modo particolare, oltre alla riformulazione di alcuni termini necessaria per garantire il coordinamento tra la disciplina in esame e le modifiche apportate alle disposizioni in tema di accertamento (introdotte dal DLgs. 12.2.2024 n. 13 e DLgs. 30.12.2023 n. 219), si segnala che il nuovo comma 2-bis dell’art. 13 prevede la possibilità, in sede di ravvedimento, di applicare il cumulo giuridico e la continuazione. La regolarizzazione spontanea sarà quindi meno onerosa in caso di plurime violazioni.
Il ravvedimento è invece esplicitamente precluso per la presentazione della dichiarazione oltre 90 giorni (nuovo comma 2-ter). La previsione in questione si applica a tutti i tributi, pertanto, può considerarsi superata la precedente prassi che riconosceva il ravvedimento in caso di omessa dichiarazione di successione e omessa dichiarazione IMU.
Di seguito, nel dettaglio, le riduzioni delle sanzioni con distinzione a seconda che le violazioni siano commesse prima o dopo il 1° settembre.
In rosso si evidenziano le principali differenze rispetto alla disciplina pre-riforma.
Ritardo | Riduzione per violazioni dal 1.09.2024 | Lettera art. 13 DLgs. 472/97 (POST-RIFORMA) |
30 giorni dalla violazione (solo per tardivi versamenti) | 1/10 | Lett. a) |
Da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione |
1/9 | Lett. a-bis) |
Dal 91° giorno al termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione | 1/8 | Lett. b) |
Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o oltre l’anno dalla violazione | 1/7 | Lett. b-bis) |
Dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 non preceduto dal verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97 | 1/6 | Lett. b-ter) |
Dopo il verbale di constatazione senza che sia inviata la comunicazione di adesione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97 e comunque prima dello schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 | 1/5 | Lett. b-quater) |
Dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97 | 1/4 | Lett. b-quinquies) |
90 giorni dal termine (solo per dichiarazione tardiva) | 1/10 | Lett. c) |
Ritardo | Riduzione per violazioni entro il 31.08.2024 | Lettera art. 13 DLgs. 472/97(PRE-RIFORMA) |
30 giorni dalla violazione (solo per tardivi versamenti) | 1/10 | Lett. a) |
Da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione |
1/9 | Lett. a-bis) |
Dal 91° giorno al termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso o entro un anno dalla violazione | 1/8 | Lett. b) |
Entro due anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 1/7 | Lett. b-bis) |
Oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 1/6 | Lett. b-ter) |
Dopo la constatazione della violazione nel PVC | 1/5 | Lett. b-quater) |
90 giorni dal termine (solo per dichiarazione tardiva) | 1/10 | Lett. c) |
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