Decreto ‘Aiuti-ter’: le novità della legge di conversione

Sul filo di lana dei sessanta giorni, il decreto legge n. 144/2022 (Aiuti-ter) è approdato in Gazzetta Ufficiale. Chi si aspettava grosse novità dal testo uscito dal nuovo Parlamento, e magari un ritocco dei contributi dello Stato agli enti locali per fronteggiare il caro-bollette, è rimasto deluso. Nessuna risorsa in più è infatti stata inserita nel testo approvato in via definitiva. Alcune novità di interesse tuttavia ci sono: vediamole brevemente.

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 5 del decreto, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, esonera per il solo anno 2022 gli enti locali dall’obbligo di rendiconto di cui all’art. 158 del Tuel, dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per l’emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all’energia elettrica e al gas.

L’articolo 158 del Tuel, lo ricordiamo, dispone l’obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario dell’ente. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Ove il contributo si riferisca ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale beneficiario è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio. La misura straordinaria ora introdotta ricalca l’articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, che aveva disposto, per il solo anno 2020, la disapplicazione del medesimo articolo 158  del Tuel in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il comma 6-bis si rivolge invece alle sole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il solo anno 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza energetica in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’utilizzo dell’avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2022 da parte dell’organo esecutivo di regioni e province autonome.

Qui il testo coordinato del decreto legge con le modifiche introdotte dalla legge di conversione

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