Decreto ‘Sostegni ter’: il Fondone Covid può essere utilizzato anche nel 2022

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 21 gennaio ha approvato il decreto legge ‘Sostegni ter’. Dalle prime bozze circolate in questi giorni emerge come non siano state accolte le ripetute richieste di Anci ed amministratori locali: non è stata infatti introdotta alcuna riedizione del ‘Fondone 2022’ a beneficio degli enti locali, né stanziata alcuna nuova risorsa a ristoro dei maggiori costi per utenze a seguito dell’aumento delle tariffe di luce e gas.

La novità di maggior rilievo per comuni e province è contenuta nell’art. 12 della bozza di Decreto, il cui comma 1 così dispone: “Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, [Fondone 2021] sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 [Fondone 2020], possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate”. A tal fine è prevista un’ulteriore certificazione del loro utilizzo, che gli enti interessati sono chiamati a trasmettere – con le ormai consuete modalità – entro il 31 maggio 2023.

La norma è di sicuro interesse: in sostanza le risorse non ancora utilizzate del Fondone 2020 e 2021 e quelle relative ai ristori specifici di spesa potranno essere utilizzate anche nel 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate. Ovviamente, il beneficio è solo per quegli enti che non le hanno già interamente utilizzate negli anni passati.

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