di Marco Terzi, Marco Allegretti
Il testo bollinato del ddl bilancio 2026 prevede una serie di norme in materia di finanza locale. Alcune sicuramente interessanti ed innovative, altre di minore impatto. Consapevoli che l’iter parlamentare potrà apportarvi modifiche anche sostanziali, in questo articolo le vediamo brevemente, con riserva di approfondirle in seguito quando il testo verrà approvato in via definitiva dal Parlamento.
Modalità di calcolo del FCDE (art. 118): si prevede che la determinazione degli accantonamenti al fondo da stanziarsi nel bilancio di previsione avvenga sulla base del risultato dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi. Quanto sopra, invero piuttosto fumoso, verrà tradotto in pratica con decreto ministeriale (il ventesimo?) di modifica ai principi contabili allegati al d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 marzo 2026. Lo stesso decreto dovrà occuparsi anche del monitoraggio dell’attuazione di dette disposizioni, nonché delle modalità per garantire un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza e, infine, delle azioni per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.
Stanziamenti di cassa (art. 118): sempre con decreto entro il 31 marzo 2026 gli stessa allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 saranno aggiornati al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza e per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.
Termine per l’approvazione del bilancio consolidato (art. 116): con modifiche al Tuel e al decreto-legge n. 113/2016, il termine viene rinviato di un mese, ovvero al 31 ottobre. Si accorciano però i tempi per il suo invio a BDAP. Questo, infatti, dovrà avvenire entro 7 giorni dal suddetto termine (ovvero entro il 7 novembre) e non più entro 30 giorni come è attualmente previsto. Restano invariate le sanzioni per gli enti ritardatari nell’approvazione e nell’invio. Esse, lo ricordiamo, consistono nella sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
Proroga del limite massimo di 5/12 per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (art. 120): con una modifica al comma 555 della legge n. 160/2019 tale facoltà, ora in scadenza nel 2025, viene estesa a tutto il 2028.
Istituzione di un fondo per la contrattazione collettiva (art. 120) Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2028 da destinarsi, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto ministeriale si provvederà alla loro ripartizione tra gli enti sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Disposizioni in materia di imposta di soggiorno (Artt. 120 e 121): oltre a prorogare al 2026 le misure incrementali di cui all’art.1, comma 492 della legge n. 213/2023, si prevede che il maggior gettito che ne deriva sia destinato per il 30% al fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge n. 213/2023, per la finalità di cui al successivo comma 213, lettera a), relativa ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’articolo 1, comma 759, della legge n. 207/2024. Sarà un decreto del Mef, da emanare entro il 30 aprile 2026, a definire le modalità di individuazione di detto maggior gettito. Detto fondo è comunque incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2026.
Incremento stanziamento fondo per l’assistenza ai minori (art. 120): oltre a quanto detto al punto precedente, le risorse a disposizione passano da 100 a 250 milioni per il solo esercizio 2026 restando invariate le modalità di destinazione.
Infine segnaliamo che l’art. 119 del disegno di legge introduce novità in materia di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto, e nella disciplina dell’utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo.
Pubblicato su EL News il 27/10/2025
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