La risposta a interpello n. 38 del 18 febbraio 2025 affronta per la prima volta il tema dell’assoggettamento ad IVA del distacco di personale, dopo l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, L. 67/88, che ne escludeva espressamente la rilevanza IVA nell’ipotesi di mero rimborso del relativo costo.
La modifica, sancita dall’art. 16-ter DL 131/2024, ha allineato la normativa italiana ai principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea evidenziati nella causa C-94/19. In base a questa nuova interpretazione, il rimborso del costo del personale distaccato/prestato, pur in assenza di un mark-up, può configurare una prestazione imponibile IVA, a condizione che esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto.
Nel caso specifico affrontato nell’interpello, Alpha Spa, una società in house, ha ricevuto una richiesta dall’Azienda Beta, un ente strumentale pubblico, per il distacco temporaneo di alcuni suoi dipendenti altamente qualificati, al fine di potenziare il settore tecnico-amministrativo di Beta, coinvolta in progetti finanziati dal PNRR. L’accordo di distacco prevede che Beta rimborsi ad Alpha esclusivamente il costo effettivo per ciascun lavoratore distaccato, comprensivo di oneri contributivi e assicurativi, ripresi analiticamente dai cedolini stipendiali dei lavoratori stessi, senza applicare alcuna marginalità.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia C-94/19, afferma che l’assenza di mark-up è di per sé irrilevante. Riscontrando l’esistenza di un “nesso diretto” tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, l’amministrazione finanziaria sostiene che le prestazioni si condizionano reciprocamente, rendendo quindi il distacco rilevante ai fini IVA a partire dal 1° gennaio 2025. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante, a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di oneri contributivi e assicurativi), dovranno essere quini assoggettati ad imposta.
Il chiarimento dell’Agenzia appare ben distante dalla posizione espressa da Assonime (circolare 4/2025), secondo cui l’IVA non dovrebbe applicarsi nel caso di mero rimborso del costo effettivo, mentre qualora vi fosse un mark-up, l’imposta dovrebbe essere calcolata esclusivamente sull’importo aggiuntivo, cioè sul mark-up stesso.
Va infine sottolineata la puntualizzazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello in esame, riguardo al fatto che Alfa e Beta non appartengono al medesimo gruppo societario.
Questo dettaglio sembra implicare che, in contesti diversi, come i distacchi all’interno dello stesso gruppo, la valutazione della rilevanza IVA del distacco potrebbe essere differente.
Infatti, nell’ambito dei gruppi societari, l’interesse della distaccante potrebbe consistere nell’utilizzare le competenze del personale distaccato per scopi aziendali interni al gruppo, piuttosto che nel ricevere un rimborso economico, con la conseguenza che non sarebbe più ragionevole sostenere che le prestazioni (distacco-rimborso) si influenzino reciprocamente.
Si tratta di considerazioni significative che, applicate nel contesto degli Enti Locali, potrebbero portare a letture interessanti circa la rilevanza IVA dell’assegnazione temporanea di personale ad altre pubbliche amministrazioni o a imprese private ex art. 23-bis, comma 7, del DLgs. 165/2001. È evidente che, come nei gruppi societari, anche nei protocolli ex art. 23-bis, l’interesse della PA di provenienza potrebbe non coincidere con quello di ottenere un rimborso, ma piuttosto con il valore operativo che il soggetto “assegnato” apporta al progetto. Da ciò, anche nell’ambito di attività afferenti alla sfera commerciale, potrebbe derivare la non assoggettabilità ad IVA del rimborso.
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