Fondo contenzioso: altro richiamo della Corte dei conti alla sua corretta quantificazione

Dopo oltre dieci anni di Riforma contabile certi modus operandi dovrebbero essere ormai consolidati. Ma le verifiche della Corte dei conti dimostrano che non è proprio così. Parliamo della quantificazione del Fondo rischi da contenzioso che, come noto, trova rappresentazione nell’allegato a/1 fra i fondi accantonati del risultato di esercizio. All’ente in esame i magistrati contabili contestano una serie di irregolarità nella sua quantificazione, tali da falsare la corretta ripartizione del risultato di esercizio ed, in ultima istanza, dei fondi liberi. Vediamole nel dettaglio:

  • alcuni importi considerati dall’ente ai fini dell’accantonamento al Fondo sono riferibili ai compensi per l’affidamento della difesa a legali esterni, da considerarsi, tutt’al più, ai fini della valorizzazione del FPV di parte corrente e non agli oneri da sostenersi in caso di soccombenza in giudizio. Di fatto, il Fondo risulterebbe essere stato quantificato ex post, avendo riguardo ai pagamenti già effettuati in relazione a controversie già concluse. Al contrario, il Fondo ha una funzione preventiva, ovvero di fornire un’adeguata provvista per mitigare l’impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna, come chiarito dal punto 5.2, lettera h) dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011. La somma accantonata non può dar luogo ad alcun impegno di spesa e deve confluire nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti dall’esecuzione di sentenze sfavorevoli, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà la probabile soccombenza.
  • La quantificazione del Fondo esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso pendente (escludendosi, quindi, un controllo a campione), da effettuarsi con cadenza periodica e costante. Ciò è essenziale per garantire la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione. A tal fine è necessario disporre di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie in essere. Va esclusa ogni quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza. Al contrario, la corretta stima della probabilità di soccombenza risulta imprescindibile ai fini della determinazione dell’ammontare del Fondo, che deve essere, dunque, quantificato, in ragione di tali probabilità, in proporzione al valore della causa.
  • L’Organo di revisione svolge un ruolo fondamentale in tale contesto. A lui spetta il dovere di svolgere un’approfondita ed analitica verifica che non si limiti all’espressione di un mero giudizio. Essa, infatti, consiste nell’accertamento della conformità al diritto della rappresentazione e del calcolo dell’ammontare del Fondo.

I magistrati contabili concludono affermando come l’assenza di una completa ricognizione del contenzioso, unitamente ad una quantificazione effettuata ex post rispetto alla conclusione del giudizio e parametrata ai pagamenti già effettuati, oltre che comprensiva dei compensi da corrispondersi ai difensori esterni dell’ente stesso, si pone in aperto contrasto con i suddetti principi, e determina una possibile elusione dell’equilibrio di bilancio.

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Basilicata n. 39/2025/PRSE

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