GAP obbligatorio anche per gli Enti sotto i 5000 abitanti

Mi dice un collega di un Comune limitrofo che si deve fare delibera del GAP entro il 31 dicembre e questo anche per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, è corretto?


Quanto riferito dal collega è assolutamente corretto, il GAP deve essere deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno; tale affermazione trova come primo fondamento il Principio Contabile Applicato 4/1 che in diversi paragrafi, sia relativamente al DUP, che al bilancio di previsione e al rendiconto, richiama i soggetti considerati nel Gruppo di Amministrazione Pubblica.

Il primo riferimento lo troviamo al paragrafo 8.2. La Sezione Operativa (SeO) dove si dice che nella sezione operativa del DUP il contenuto minimo è costituito, tra le altre voci, da:

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

Al tempo stesso, al paragrafo 8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti prevede che:

Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.
…omissis…
Con riferimento all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:
f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

Nei paragrafi successivi, lo stesso principio, tratta il bilancio di previsione e il rendiconto inserendo in entrambi i casi specifici richiami al GAP nei vari allegati richiesti:

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

….omissis…
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.
Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

13. Il rendiconto della gestione
13.1 Definizione
….omissis…
Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall’articolo 11 comma 4:
gli enti locali allegano:

a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonché dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco.

La data del 31 dicembre quale termine per predisporre il GAP è rilevabile dal Principio Contabile Applicato 4/4 relativo al bilancio consolidato dove al paragrafo 1 si definisce appunto il bilancio consolidato, la sua struttura e composizione indicando che viene predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo all’interno del GAP, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce.

Preme ricordare che detto termine è ordinatorio e non perentorio, ma il rispetto di tale scadenza è assolutamente indispensabile per poter predisporre e ottemperare correttamente a quanto richiesto per DUP, bilancio di previsione e rendiconto dal principio contabile.

Si è visto anche come, nei vari riferimenti normativi, i comuni sotto i 5.000 abitanti non vengano esonerati dalla presentazione di determinati allegati e conseguentemente sono anch’essi soggetti alla predisposizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica. Possono però avvalersi della facoltà prevista dal regime derogatorio previsto dall’attuale formulazione dell’art. 233-bis del TUEL, con norma a regime a partire dal 1° gennaio 2019 che prevede che tali enti “possono non predisporre il bilancio consolidato”. Il nuovo testo normativo, introdotto dalla legge di bilancio 2019 ha infatti eliminato la limitazione temporale di tale regime derogatorio, previsto dal testo previgente solo a tutto l’esercizio 2017.

Tale facoltà permette quindi di non redigere il bilancio consolidato, ma non di evitare la predisposizione del GAP per cui gli enti sotto i 5.000 abitanti delibereranno un GAP dove approveranno l’elenco degli organismi, enti e società partecipate/controllate indicando che non viene costituito il Perimetro di Consolidamento in quanto si sono avvalsi della facoltà di cui sopra.

Come ultima cosa si sottolinea il fatto che, predisponendo il GAP entro il 31 dicembre, vengono utilizzati bilanci relativi all’esercizio precedente e che vanno aggiornati gli elenchi di GAP e perimetro di consolidamento entro i termini previsti per le comunicazioni ai componenti del gruppo come stabiliti dal Principio Contabile Applicato 4/4.

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