di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
Il DLgs. 4 dicembre 2025, n. 186 introduce due interventi di particolare rilievo nella disciplina IVA applicabile alle imprese sociali, volti al superamento dell’impostazione precedente, che aveva lasciato le imprese sociali in una posizione di oggettivo svantaggio rispetto alle cooperative sociali operanti nei medesimi ambiti.
Da un lato, viene estesa l’aliquota ridotta del 5% alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle imprese sociali costituite in forma societaria; dall’altro, è riconosciuto il regime di esenzione IVA, già previsto dall’art. 10 n. 12, 19, 20, 27-ter Dpr. 633/1972, in favore delle imprese sociali non costituite in forma societaria.
Riguarda, invece, l’intera platea delle imprese sociali l’esenzione per il trasporto dei malati di cui al n. 15 dell’art. 10 Dpr IVA, avendo il legislatore provveduto alla mera sostituzione del riferimento alle ONLUS con quello agli enti del Terzo settore.
Le imprese sociali, disciplinate dal DLgs. 112/2017, sono enti commerciali che rientrano tra gli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 117/2017. In base all’art. 1 del DLgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, purché in possesso di specifici requisiti, quali l’assenza di scopo di lucro e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La nuova aliquota del 5% trova collocazione nel n. 1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr. 633/1972, a seguito della modifica apportata dall’art. 4 del DLgs. 186/2025.
In particolare, l’agevolazione riguarda le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative già individuate dall’art. 10, comma 1, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter), del decreto IVA, quando rese in favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati individuati dallo stesso n. 27-ter. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, gli anziani, gli inabili adulti, le persone con disabilità psico-fisica, i minori in condizioni di disagio, i tossicodipendenti, i migranti, i richiedenti asilo, le persone senza fissa dimora, nonché altri soggetti caratterizzati da condizioni di particolare fragilità sociale.
Sotto il profilo soggettivo, quindi, la portata innovativa dell’intervento risiede nell’estensione dell’aliquota ridotta anche alle imprese sociali costituite nelle forme societarie di cui al libro V, titolo V, del codice civile.
Prima dell’entrata in vigore del DLgs. 186/2025, il regime di favore era sostanzialmente riservato alle cooperative sociali e ai loro consorzi, mentre le imprese sociali, pur operando nei medesimi settori e perseguendo finalità analoghe, non potevano beneficiare né dell’esenzione né di un’aliquota ridotta, in ragione della loro qualificazione come enti commerciali. La nuova disciplina supera tale impostazione, riconoscendo alle imprese sociali societarie un trattamento IVA più coerente con la funzione svolta e con l’impatto sociale delle attività esercitate.
Diversamente, le imprese sociali non costituite in forma societaria potranno accedere alle esenzioni IVA previste dall’art. 10 nn. 12, 19, 20, 27-ter Dpr 633/1972, in linea con quanto riconosciuto agli altri enti del Terzo settore. Risulta, pertanto, superato il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che aveva escluso l’applicabilità dell’esenzione a tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla forma adottata, in ragione della loro natura commerciale (cfr. risposta a interpello n. 475/2021).
Da ultimo, merita segnalazione anche la modifica apportata all’art. 3, terzo comma, primo periodo, del Dpr IVA, ove alle parole «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono state sostituite le seguenti: «degli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile», con un ulteriore intervento di coordinamento sistematico della disciplina IVA con il Codice del Terzo settore.
Pubblicato su EL News il 19/12/2025
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