La ricostruzione della cassa vincolata: cosa va considerato

Nell’attesa che la corte dei conti faccia finalmente un po’ di chiarezza in merito a quali voci vanno effettivamente considerate nella cassa vincolata, come avevamo visto in un recente articolo, è utile capire come questa vada ricostruita e gestita.

Innanzitutto bisogna precisare che il punto di partenza per la ricostruzione non è il solo allegato A/2: operativamente si parte quasi sempre da questo in quanto, se vi sono vincoli, a fine anno potremmo essere in presenza anche di cassa vincolata, tuttavia va precisato che l’avanzo è gestito per competenza (accertamenti e impegni) e non è pertanto detto che i valori in esso rappresentati siano stati interamente incassati o pagati; inoltre nell’allegato al rendiconto potrebbero non essere rappresentate tutte le partite vincolate che si sono completamente impegnate nell’esercizio ma che a livello di movimentazione monetaria potrebbero avere ancora dei residui.

Più precisamente sarebbe meglio dire che il punto di partenza dovrebbe essere l’elenco delle partite vincolate movimentate negli anni in bilancio e non ancora chiuse, intendendo non solo la competenza ma anche tutte le partite vincolate relative ad anni precedenti ancora iscritte in bilancio (che presentano ad esempio residui anche senza stanziamenti in competenza) oppure – come detto – per le quali vi è stanziato solo un vincolo in avanzo.

Per ognuna di queste voci quindi bisognerà determinare la quota incassata e non ancora pagata tenendo in considerazione:

  • gli effetti dei residui attivi e passivi iniziali (quelli risultanti dal riaccertamento)
  • gli stanziamenti FPV finanziati dall’entrata
  • i vincoli risultanti dall’allegato A/2
  • tutti gli incassi e pagamenti dell’esercizio.

Si dovrà così determinare una diversa cassa vincolata per ogni partita vincolata e non un’unica cassa vincolata totale determinata dalla risultanza della somma algebrica di ogni partita.

Ricordiamo  inoltre anche che ogni quota pagata prima di incassare, seppur legata ad una partita vincolata, non determina movimentazione della cassa vincolata (bensì di quella libera), per cui la ricostruzione può determinare sia saldi positivi che negativi (quelli nei quali l’ente ha anticipato con fondi propri): questi ultimi andranno considerati come a “zero”. Non ammettendosi compensazioni fra le varie partite vincolate, la ricostruzione di quella che comunemente si definisce “cassa vincolata dell’Ente” risulterà così essere semplicemente la somma delle sole partite positive delle varie casse vincolate derivanti da ogni partita.

Se da questa analisi risultasse un valore disallineato da quello registrato dall’Ente in contabilità, si dovrà poi procedere al riallineamento secondo quanto previsto dalla FAQ 34 di ARCONET.

La gestione delle partite vincolate ai sensi del TUEL e del principio contabile va comunque effettuata sulle singole movimentazioni, ossia indicando se i mandati e le reversali si riferiscono a tale gestione. Per questo motivo, dal momento della ricostruzione, ogni operazione dovrebbe poi aggiornare il saldo della partita ponendo il vincolo solo quando è realmente necessario così da tener allineata la situazione costantemente e non dover ricorrere a continue verifiche straordinarie con conseguenti riallinementi.

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