La spesa per il personale impiegato nelle funzioni c.d. “delegate” è esclusa dai tetti di spesa

di Monica Catellani

La Corte dei Conti, sezione regionale Umbria, con la deliberazione n. 39/2026/PAR del 23 aprile 2026, ha esaminato quesiti inerenti alla possibilità di esclusione dal tetto di spesa per il personale di una provincia dei costi sostenuti dalla stessa per il pagamento di personale adibito a funzioni c.d. “delegate”, oggetto di rimborso da parte dell’ente delegante, e, segnatamente, da parte della regione.

I magistrati contabili – dopo aver richiamato la normativa vigente in tema di capacità assunzionale in termini di sostenibilità finanziaria – sono pervenuti alle seguenti conclusioni:

  • la spesa sostenuta per il personale provinciale, effettivamente impiegato nello svolgimento di funzioni delegate dalla regione, deve considerarsi “neutra” ai fini della determinazione del rapporto tra questa e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III del bilancio, ex 33 del d.l. 34/2019 e, pertanto, la spesa di personale complessiva sostenuta dalla provincia deve essere ridotta del costo del personale che svolge funzioni delegate, limitatamente all’importo effettivamente rimborsato dalla regione;
  • parimenti, in attuazione di quanto previsto dal precitato art. 33, al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, dovranno essere sottratte, dalle entrate correnti della provincia, le stesse risorse finanziate dagli enti titolari della relativa funzione e non collocate tra le spese del personale della provincia;
  • le somme etero-finanziate per la spesa del personale impegnato nelle funzioni delegate dalla regione, in considerazione della provenienza esterna delle risorse assegnate alla provincia, non sono assoggettate ai limiti di spesa prevista dall’articolo 33, comma 1-bis, del d.l. 34/2019, a condizione che vi sia l’assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale, nel rispetto del principio della neutralità finanziaria;
  • la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero-finanziata, si configura non solo quando la stessa è, preventivamente, trasferita dal soggetto terzo all’ente pubblico utilizzatore, ma, anche quando l’intero costo del personale impiegato confluisce a quest’ultimo a titolo di rimborso; ciò che rileva infatti, non sono le modalità e/o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse non impattino effettivamente sul bilancio dell’ente locale.

Pubblicato su EL News il 29/04/2026

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