Mancato godimento ferie – Indennità sostitutiva

“Dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa , deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica.
Al fine di escludere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella mora del creditore”.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con sentenza del 21 aprile 2020, n. 7976, con la quale ha confermato la condanna di un datore di lavoro al pagamento dell’indennità per ferie non godute in favore di un lavoratore cessato dall’attività lavorativa.
In particolare, la Corte illustra che, nel caso in esame. l’indennità di ferie non godute non era collegata ad una responsabilità datoriale per il mancato godimento delle ferie.
Infatti, ove non sia più possibile beneficiare delle ferie maturate in corso di rapporto – ed è questo quello che accade quando il rapporto dì lavoro cessi, come nel caso in esame, per morte del lavoratore – queste non possono essere che monetizzate specie quando risulti che il lavoratore non avesse rifiutato un’offerta datoriale di goderne.

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