Nelle procedure per progressioni verticali i candidati possono presentare la domanda di partecipazione anche brevi manu

di Monica Catellani

Siamo un comune ed abbiamo indetto una procedura per progressione verticale. Abbiamo previsto esclusivamente la presentazione delle domande con modalità telematiche, per assicurare l’integrità del documento e l’efficientamento della procedura. Alcuni dipendenti-candidati hanno deciso di presentare l’istanza (su supporto cartaceo), a mani, presso l’ufficio protocollo.
Stanti le previsioni del bando, è corretto escludere i candidati che non hanno rispettato la forma prescritta per la presentazione della domanda?


Per dare una corretta risposta al quesito occorre valutare alcune circostanze concrete, relative all’ente e alla procedura.

Lo ha ben evidenziato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 99, in una procedura per progressione verticale in deroga, ha rilevato che è comunque ammessa la presentazione al protocollo generale dell’ente della domanda di partecipazione anche quando il bando/avviso preveda esclusivamente l’utilizzo del protocollo interno e/o della posta elettronica certificata, in particolar modo quando il numero dei partecipanti sia irrisorio.

Risulta anche significativo se l’amministrazione non ha formulato, prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, alcuna obiezione, né riserva, circa la ritualità della modalità di consegna.

Obiezioni o riserve che, ove formulate, sono, da un lato, ostative dell’induzione di un affidamento incolpevole dei candidati e, dall’altro, consentono la tempestiva reiterazione delle domande con le diverse modalità indicate.

Così come è possibile il soccorro istruttorio dopo la scadenza dei termini.

Nella fattispecie oggetto di contezioso, i magistrati amministrativi hanno evidenziato che il concorso di molteplici circostanze – identità dell’ufficio protocollo indicato dal bando con quello utilizzato; ridotto numero di partecipanti alla procedura e modesta dimensione comunale; utilizzo della consegna brevi manu da parte della maggioranza dei candidati (tutti esclusi), che quantomeno denota una difficoltà (se non l’impossibilità) dell’utilizzo di una delle due modalità telematiche prescritte dal bando; insussistenza di ogni ragione ostativa all’eventuale ricorso al soccorso istruttorio (invece non attivato) – che risulta palesemente sproporzionata la determinazione di non ammettere alla procedura le domande che sono state presentate a mani e su supporto cartaceo all’ufficio protocollo del comune.

Il Collegio, in generale, osserva che la fissazione a pena di esclusione di modalità formali – quand’anche telematiche – nella presentazione delle domande, in tanto si giustifica in quanto sia ragionevole e funzionale a realizzare effettive esigenze dell’ente che le impone: giacché le forme, per essere legittime, non possono mai essere fini a se stesse, ma devono sempre avere come scopo la semplificazione o la facilitazione dello svolgimento dell’attività cui sono serventi (com’é, anche normativamente, imposto dal canone fondamentale dell’agire amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, legge 241/1990, per cui “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”).

Il bando di selezione che tali forme prescriva (senz’altre specificazioni) va sempre inteso e applicato in modo ragionevole e proporzionato.

Pubblicato su EL News il 27/02/2026

Conosci il nostro prodotto editoriale più richiesto del momento?

Guide con modulistica

Vuoi semplificare la tua quotidianità con modelli pronti all’uso?

Scegli le nostre guide con modulistica: volumi in formato digitale, completi di moduli e fogli di calcolo standard editabili che possono essere utilizzati subito e personalizzati dagli enti locali.

Scegli Publika: gestione semplice, chiara e sicura!

Scopri tutti i servizi di Publika dedicati al personale