Nuovi sindaci: la verifica straordinaria di cassa

Il rinnovo delle amministrazioni locali a seguito delle elezioni dell’8-9 giugno (e del ballottaggio del prossimo 23-24 giugno) porta con sé un’ampia serie di adempimenti per gli enti interessati. Fra quelli di interesse degli uffici finanziari spicca senza dubbio la verifica straordinaria di cassa, secondo quanto stabilito dall’art. 224 del Tuel. Alle operazioni di verifica, prevista solo a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana, intervengono gli amministratori cessati dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente. La verifica si svolge secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità del singolo ente. Dato il tenore letterale della norma nulla è dovuto per quegli enti in cui viene rieletto al secondo mandato (o terzo per quelli fino a 15000 abitanti ex decreto-legge n.7/2024) il sindaco uscente. In tali casi manca infatti uno dei presupposti dell’art. 224.

La legge non fissa i tempi della verifica straordinaria; la loro definizione spetta pertanto al regolamento di contabilità che, opportunamente, dovrebbe individuare un termine ultimo entro cui provvedere, decorrente dalla data di insediamento del nuovo sindaco. L’art. 224 del Tuel nulla dice neppure in merito a quali soggetti si riferisce l’adempimento. Sicuramente vi rientra la cassa dell’ente, la cui verifica si esplica attraverso la conciliazione fra le risultanze contabili del tesoriere e quelle dell’ente stesso. Come più volte ribadito dalla Corte dei conti in recenti pronunce, essa deve essere estesa anche alla gestione dell’eventuale cassa vincolata e alla relativa movimentazione. Nel silenzio della norma è tuttavia opportuno estenderla anche alla cassa economale ed a quella di ogni altro agente contabile interno all’ente, nonché alle movimentazioni dell’eventuale anticipazione di cassa di cui all’art. 222 del Tuel, se attivata, nonché delle risultanze e della giacenza dei conti correnti postali intestati all’ente stesso. In mancanza di una specifica disciplina regolamentare, ipotesi questa assai frequente, è in ogni caso opportuno che si provveda in tempi brevi rispetto alla data di insediamento del nuovo sindaco.

Il Tuel non prevede specifiche sanzioni per gli enti inadempienti; tuttavia, per i soli enti della regione Emilia-Romagna, evidenziamo che in base alla Circolare n. 1 del 25/03/2024 della sezione regionale della Corte dei conti in materia di resa dei conti degli agenti contabili tramite SiReCo, gli enti interessati dovranno rendere conto del rispetto (o meno) dell’obbligo di legge. In caso di risposta negativa, dovranno darne adeguata motivazione.

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