Prorogato il termine per l’approvazione delle aliquote dell’addizionale Irpef 2022

Con una norma inaspettata, inserita nel decreto legge n. 73 del 21/06/2022, e dalla ratio di difficile comprensione il termine ultimo per l’approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef del corrente anno è stato prorogato al 31 luglio 2022. A prevederlo è infatti l’art. 20 del c.d. ‘Decreto semplificazioni fiscali’, che, sempre al comma 1, dispone inoltre che: “In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”. Ora, poiché il termine per approvare il bilancio di previsione è fissato all’ormai imminente 30 giugno (D.M. Interno del 31/05/2022, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 01/06/2022), il termine per approvare le aliquote Irpef viene di fatto slegato da quest’ultimo, con una deroga tacita all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006. Questo, come noto, dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Qual è allora l’utilità di questa norma? Di fatto essa introduce la possibilità di modificare le aliquote dell’addizionale Irpef senza dover dare atto del disequilibrio di bilancio in sede di salvaguardia, e senza doversi necessariamente avvalere di quanto previsto dall’art. 193, comma 3, ultimo periodo del Tuel. Esso, lo ricordiamo, dispone che: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”. Quindi, concludendo, solo per quest’anno, sarà possibile intervenire sulle aliquote dell’addizionale Irpef in sede di salvaguardia senza dover dichiarare preventivamente il disequilibrio di bilancio.

Qui il testo del decreto legge n. 73 del 21/06/2022 in Gazzetta Ufficiale

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