La decorrenza e il calcolo del requisito temporale per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle progressioni economiche

di Monica Catellani

L’ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questo link https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/quali-sono-i-criteri-per-la-verifica-del-requisito-temporale-previsto-dallart-16-comma-2-lett-f-del-ccnl-comparto-funzioni-centrali-2022-2024-ai-fini-dellattribuzione/, l’orientamento applicativo ID37110 (riferito al comparto Funzioni centrali, ma di riferimento anche per quello delle Funzioni locali, con particolare riferimento all’art. 14, comma 2, lettera f, del CCNL 23 febbraio 2026), nel quale evidenzia quanto di seguito indicato.

Va precisato che mentre la disposizione contrattuale del CCNL Funzioni centrali, sul punto, utilizza l’espressione “da più di sei anni” quello delle Funzioni locali utilizza l’espressione “da almeno sei anni”.

L’Agenzia specifica che:

  • la disposizione contrattuale prevede la possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni;
  • ai fini della verifica del requisito temporale, occorre fare riferimento esclusivamente alle date di decorrenza economica delle progressioni, considerando l’intervallo intercorrente tra la decorrenza dell’ultima progressione attribuita e la decorrenza della nuova progressione da conferire;
  • l’espressione “da più di sei anni” deve essere interpretata nel senso che il periodo richiesto deve risultare integralmente decorso e superato, non essendo sufficiente il mero compimento di sei anni esatti;
  • ne consegue che il requisito in parola risulta soddisfatto solo qualora tra le due decorrenze sia intercorso un intervallo temporale superiore a sei anni, mentre non può ritenersi integrato nel caso in cui siano trascorsi sei anni esatti.

Pubblicato su EL News il 13/04/2026

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