Regolamento inerente le assunzioni dei testimoni di giustizia nelle pubbliche amministrazioni

di Cristina Bortoletto

1. Premessa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2020 n. 316 il decreto n. 174 del 07.08.2020 ad oggetto: “Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6.”[1] che sostituisce il precedente regolamento approvato con D.M. n. 204/2014, che viene contestualmente abrogato.

Le amministrazioni interessate dalle assunzioni dei testimoni di giustizia sono quelle individuate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Dette assunzioni:

  • avvengano per chiamata diretta nominativa;
  • nel limite dei posti disponibili evidenziati nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni/sostenibilità finanziaria della spesa;
  • sulla base di intese tra il Ministero dell’Interno e le Amministrazioni interessate.

 

2. I destinatari della procedura di assunzione

I soggetti per i quali la norma prevede speciali misure di reinserimento sociale e lavorativo, precisamente individuati alla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 6/2018, sono i testimoni di giustizia secondo la definizione contenuta nell’art. 2, della Legge n. 6/2018[2].

In via sostitutiva, qualora l’interessato non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio, possono subentrare il coniuge e i figli ovvero, in subordine, i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. È compito del testimone di giustizia indicare un solo beneficiario, tra quelli ammessi dalla norma, quale proprio sostituto ai fini dell’assunzione in una pubblica amministrazione.

Le domande vanno presentate alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione[3].

 

3. La ricognizione dei posti disponibili presso le pubbliche amministrazioni

Il Servizio Centrale di Protezione[4] entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 174/2020, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo presso ciascuna amministrazione pubblica presente negli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle esigenze di sicurezza e riservatezza personale, che il Servizio centrale individua d’intesa con i prefetti competenti, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare ai fini della norma.

È obbligatorio per le amministrazioni presso le quali è stata effettuata la ricognizione suindicata, comunicare tempestivamente al Servizio centrale, l’esito, anche negativo, di detta ricerca.

 

4. La procedura di assunzione

Ai sensi dell’art. 7 del decreto in oggetto, il Servizio centrale dispone l’assegnazione dei posti disponibili ai soggetti aventi diritto, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale.

Gli interessati all’assunzione dovranno essere sottoposti ad una prova di idoneità, che non comporta valutazione comparativa e vale solo per accertare la capacità e l’attitudine a svolgere le mansioni della categoria e del profilo professionale oggetto della procedura, secondo le disposizioni dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

 

[1] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-21&atto.codiceRedazionale=20G00193&atto.articolo.numero=0&qId=11fc1026-9dc7-4bb6-a929-0c2f914d8e59&tabID=0.44624092385189806&title=lbl.dettaglioAtto
[2] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-06&atto.codiceRedazionale=18G00022&atto.articolo.numero=0&qId=2c8fbd0e-1746-4c58-ba8b-7cb85f9cc8da&tabID=0.44624092385189806&title=lbl.dettaglioAtto
[3] Prevista dall’art. 10 del D.L. n. 8/1991.
[4]  Il Servizio centrale di protezione è istituito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell’Interno.

 

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