Riaccertamento dei residui: residui passivi oltre l’anno solo se supportati da specifica motivazione

di Fabio Venerini

In sede di riaccertamento ordinario dei residui, durante la ricognizione delle spese, ho riscontrato la presenza di un residuo passivo per una prestazione di servizi di competenza 2024. Il nostro ente non ha mai ricevuto la fattura. Il residuo deve essere mantenuto?


Sul tema del riaccertamento ordinario dei residui è opportuno ribadire, in linea con quanto ha più volte sottolineato la Corte dei Conti, come questa operazione non sia limitata ad una mera verifica contabile che abbia come esito una sterile divisione in “residui da eliminare” e “residui da mantenere”, ma si tratti invece di una vera e propria valutazione analitica della sussistenza e dell’esigibilità dei crediti e dei debiti. In particolare, se i residui attivi vengono di norma presunti come esigibili almeno fino ai tre anni di anzianità, lo stesso non vale per i residui passivi.

Quali sono quindi gli elementi da considerare, ai fini di una corretta gestione dei residui passivi da anni precedenti? Come motivare la propria scelta?

Il riaccertamento dei residui è definito dall’art. 3, comma 4 del d.lgs. 118 del 2011, il quale prevede che gli Enti “provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. […] Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate.
La prima considerazione da fare è quindi sulla sussistenza dell’impegno: la spesa è considerata correttamente impegnata se esistono i cinque elementi costitutivi dell’impegno, così come vengono definiti dal principio n. 16 della competenza finanziaria (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1):

  1. la ragione del debito;
  2. la determinazione della somma da pagare;
  3. il soggetto creditore;
  4. la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
  5. la relativa scadenza.

In assenza di anche solo uno degli elementi costitutivi, il residuo andrà cancellato: si tratterebbe di una mera prenotazione che sarebbe dovuta decadere già al 31 dicembre dell’anno di assunzione.

Una volta verificata l’effettiva sussistenza e liquidabilità dell’impegno, si procede ad analizzare le motivazioni che hanno comportato il mancato pagamento nell’anno appena concluso di un residuo proveniente da esercizi precedenti. In circostanze ordinarie, infatti, la formazione di residui passivi è un fenomeno fisiologicamente limitato all’esercizio successivo a quello di impegno: la presenza di residui passivi aventi un’anzianità superiore all’anno denoterebbe una gestione non conforme ai principi di tempestività e veridicità, come ha avuto modo di chiarire anche la Corte dei Conti.

Questo non si significa, però, che l’ente sia tenuto alla cancellazione di tutti i residui vetusti: ai sensi del già citato art. 3, comma 4 del d.lgs. 118 del 2011, una spesa impegnata e liquidabile si può conservare fra i residui passivi, e la funzione del riaccertamento è proprio quella di verificare le ragioni di tale mantenimento. In questo caso la mancata ricezione della fattura è un impedimento oggettivo (elemento espressamente richiesto dalla Corte se non sussiste un contenzioso) al pagamento di un’obbligazione già perfezionata, che giustifica la conservazione del residuo.

Qual è il procedimento corretto per provare le ragioni del mantenimento del residuo passivo vetusto?

Le ragioni del mantenimento del residuo devono provenire dal responsabile del relativo servizio, che le comunica al responsabile del servizio finanziario ai fini della predisposizione della delibera di riaccertamento da approvare in Giunta. Sebbene la normativa non specifichi un iter da seguire, si consiglia che ogni responsabile di servizio effettui questa comunicazione tramite una determina contenente tutte le motivazioni di mantenimento, cancellazione e reimputazione dei residui di propria competenza. Un’alternativa valida, ma meno preferibile in quanto non si tratterebbe di un atto formale, è l’invio al servizio finanziario di una comunicazione protocollata.

Pubblicato su EL News il 09/03/2026

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