Ritenute ed esproprio parziale: l’indennità per deprezzamento costituisce parte integrante dell’indennità di esproprio

L’articolo 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (TUEPU), in cui sono confluite le disposizioni contenute nell’art. 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «si applica l’articolo 81 (ora art. 67), comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi … qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.» in quanto tale somma viene ricompresa tra i redditi diversi.

Il successivo comma 2 dispone che «il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto».

Con specifico riferimento alla determinazione dell’indennità di esproprio, l’art. 32, comma 1, del TUEPU, stabilisce che «l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinati all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista».

Inoltre, il successivo art. 33 prevede che, «nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore».

In sostanza, secondo il costante orientamento della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, «nel caso di espropriazione parziale l’indennizzo riconosciuto al proprietario dall’art. 33, del DPR n. 327, del 2001, non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241).

Pertanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad interpello n. 476, del 15 dicembre 2023, l’indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il deprezzamento della porzione di area non espropriata, costituisce parte integrante dell’indennità di esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza, e come tale assoggettata a tassazione ai sensi dell’articolo 35 del TUEPU.

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