Sezione Autonomie: è rivoluzione in tema di Cassa Vincolata

La recente pronuncia della Sezione Autonomie n. 17/SEZAUT/2023/QMIG in materia di corretta gestione della cassa vincolata ha concretizzato i peggiori presagi degli uffici finanziari degli enti locali. Dopo un’ampia ed approfondita disamina del complesso quadro normativo, questa ha infatti enunciato il  seguente principio di diritto: “Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione”. Ad esso sono tenute a conformarsi tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti nell’esercizio della propria attività di controllo sui bilanci degli enti locali.

La sintesi di questo orientamento interpretativo, dagli effetti sicuramente dirompenti sul lavoro quotidiano degli uffici finanziari è estremamente chiara e semplice: il vincolo di cassa, oltre che alle entrate da trasferimenti e finanziamenti, si estende a tutte le entrate derivanti da:

  • sanzioni per violazione del Codice della strada di cui agli artt. 208 e 142 del d.lgs. 285/1992;
  • proventi dei parcheggi a pagamento di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992;
  • proventi da imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al d.lgs. n. 23/2011;
  • proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001:
  • contributi da attività estrattive previsti e disciplinati dalle singole leggi regionali;
  • quota parte del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari destinate all’estinzione anticipata di mutui ai sensi dell’art. 56-bis, comma 11 del decreto legge n. 69/2013;
  • proventi da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per tutte queste entrate, il vincolo di cassa viene declinato nel momento dell’adozione da parte degli enti degli atti di programmazione che operino in concreto la scelta tra le varie finalizzazioni determinate in astratto dal Legislatore.

A poco serve la consapevolezza dichiarata dei magistrati contabili del fatto che tale interpretazione è di rilevante impatto sia sotto il profilo dell’irrigidimento della gestione di cassa che in considerazione delle difficoltà operative nella fase della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse. Per gli uffici finanziari si prospetta un pesante aggravio nella gestione del bilancio del proprio ente, non solo in corso di esercizio nella gestione quotidiana delle proprie entrate e spesema, fin da subito, anche in fase di corretta rideterminazione della giacenza di cassa vincolata in vista del rendiconto dell’esercizio 2023.

Qui il testo completo della deliberazione della Sezione Autonomie n. 17/SEZAUT/2023/QMIG

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