Soglia minima di versamento: modifiche per IVA e ritenute

Il Decreto legislativo n. 1/2024 è entrato in vigore il 13 gennaio scorso, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La norma, denominata “Decreto adempimenti”, ha introdotto alcune modifiche nel sistema tributario vigente.

Sono state introdotte semplificazioni in termini di versamenti per le liquidazioni I.V.A. mensili e trimestrali. L’articolo 9 ha elevato il limite, entro il quale, a partire dalle liquidazioni del 2024 il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo, passando da euro 25,82 ad euro 100,00.

In sostanza, qualora la liquidazione periodica evidenzi un debito inferiore ad euro 100,00, il contribuente non deve effettuare alcun versamento ma dovrà versare tale importo unitamente al debito del periodo successivo.

Contestualmente è stato introdotto il termine ultimo per il versamento fissato al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l’I.V.A., i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La novità ha comportato la modifica del rigo VP7 del modello della Comunicazione periodica delle liquidazione I.V.A. con l’indicazione del nuovo limite minimo di versamento.

L’articolo 9 ha modificato inoltre il limite minimo del versamento delle ritenute disciplinate dagli articolo 25 e 25-bis del Dpr n. 600/1973.

Anche in questo caso, qualora l’importo delle ritenute operate sia inferiore ad euro 100,00, il versamento è effettuato insieme a quello relativo alle ritenute operate nel mese successivo.

Il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del successivo mese di gennaio.

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