di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
A decorrere dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana non saranno più soggette al regime della scissione dei pagamenti (split payment).
La novità è stata introdotta dall’art. 10 del DL 84/2025, che ha abrogato la lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del Dpr633/72.
La disposizione si colloca nel quadro del progressivo superamento del meccanismo dello split payment previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, che ha autorizzato l’Italia a mantenere la misura speciale solo per un periodo limitato, con l’impegno a ridurne gradualmente l’ambito soggettivo di applicazione.
Come chiarito dall’art. 10, comma 2, DL 84/2025, la cessazione del regime dello split payment si applica alle sole operazioni per le quali la fattura è emessa (cioè trasmessa allo SdI) a partire dal 1° luglio 2025.
Pertanto, non rileva la data di effettuazione dell’operazione sottostante, ma esclusivamente quella di trasmissione della fattura.
Tale interpretazione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate, nella FAQ pubblicata il 27 giugno 2025, che richiama i precedenti chiarimenti contenuti nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e nella FAQ del 13 febbraio 2025.
Il chiarimento si pone in linea con l’attuale disciplina sulla fatturazione, che consente di emettere il documento entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, Dpr 633/72), e rappresenta un’evoluzione rispetto a precedenti posizioni adottate in sede interpretativa, come quelle contenute nella circolare n. 9/E del 2018, relative alle modifiche introdotte dal DL 148/2017.
Ne consegue che le fatture trasmesse allo SdI fino al 30 giugno 2025 restano soggette allo split payment, anche se riferite a operazioni effettuate nei giorni immediatamente precedenti o successivi. Al contrario, una fattura emessa dal 1° luglio 2025, anche se riferita a una prestazione effettuata prima, seguirà il regime ordinario di applicazione dell’IVA (restando comunque ferme, in entrambi i casi, le ipotesi in cui si applica il meccanismo del reverse charge).
In merito alle note di variazione, sembra possibile richiamare i chiarimenti contenuti nella circolare n. 27/E del 2017, adattandoli al nuovo contesto normativo: alle note di debito emesse dal 1° luglio 2025 nei confronti delle società quotate si dovrebbe applicare l’IVA secondo il meccanismo ordinario della rivalsa, mentre per le note di credito emesse a partire da tale data, ma riferite a fatture trasmesse anteriormente al 1° luglio, si dovrebbe continuare ad applicare la disciplina dello split payment.
Infine, si ricorda che, in caso di errata applicazione del regime da parte del fornitore, il cessionario o committente è tenuto a segnalare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dalla ricezione della fattura, ai sensi dell’art. 6, comma 8, DLgs. 471/97, per evitare di incorrere nella sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. La comunicazione deve avvenire mediante trasmissione di un file XML con codice “TD29” al Sistema di Interscambio.
La corretta gestione della transizione al nuovo regime richiederà, pertanto, particolare precisione documentale e un’attenta verifica delle tempistiche di emissione delle fatture elettroniche nei confronti delle società quotate, al fine di evitare errori nell’applicazione dell’IVA.
Pubblicato su EL News il 04/07/2025
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