di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
Con la risposta all’interpello n. 157 del 17 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire i confini dell’esenzione IVA per i servizi formativi rivolti al personale degli enti pubblici.
Il riferimento è all’art. 14, comma 10, L. 537/93, secondo cui “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
In particolare, l’art. 10, comma 1 n. 20), Dpr 633/72 (di recepimento dell’art. 132 della Direttiva 112/2006) prevede un’esenzione IVA per le prestazioni didattiche, educative e di formazione professionale “rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (…) nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (…)”.
L’esenzione di cui all’art. 10 è subordinata al concorso di due condizioni:
la natura dell’attività (formazione, educazione, istruzione);
il possesso di specifici requisiti soggettivi da parte dei prestatori “istituti o scuole”, ossia il riconoscimento/accreditamento da parte di PA o ETS.
Diversamente, l’art. 14, comma 10, L. 537/93, ha introdotto un’esenzione ad hoc applicabile ai servizi formativi erogati da soggetti terzi su incarico di enti pubblici e rivolti esclusivamente al proprio personale.
A differenza dell’art. 10 sopra menzionato, nell’ambito dell’art 14, comma 10, L. 537/93, non è richiesto che il prestatore sia un soggetto accreditato o riconosciuto. Ciò che rileva è che il servizio sia:
concretamente qualificabile come corso di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione;
interamente affidato dall’ente a un soggetto terzo (restano esclusi i corsi organizzati direttamente dall’ente);
destinato al personale dipendente.
La ratio della norma è quella di evitare che l’IVA rappresenti un costo aggiuntivo per gli enti pubblici, ostacolando gli investimenti sulla formazione del proprio capitale umano.
Nella fattispecie oggetto dell’interpello, un ente locale intendeva affidare, tramite gara pubblica, un’attività di supervisione rivolta al proprio personale dei servizi sociali, nell’ambito degli interventi PNRR e in coerenza con i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). L’obiettivo del servizio era rafforzare l’identità professionale degli operatori e prevenire il burn out.
Sebbene il Ministero del Lavoro riconosca, in generale, la supervisione come una modalità formativa complessa, potenzialmente idonea all’attribuzione di crediti nell’ambito dell’obbligo formativo, e ne preveda anche il carattere obbligatorio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’esenzione IVA nel caso esaminato, rilevando che, al momento dell’interpello, dalla documentazione prodotta – incluso il contratto con il fornitore – “non emerge che l’attività di supervisione affidata dall’Istante alla Società sia un corso di formazione, che sia stato accreditato come tale o per la frequenza del quale siano stati riconosciuti crediti formativi in favore degli assistenti sociali dipendenti dell’Istante supervisionati”.
La posizione dell’Agenzia si inserisce in una linea interpretativa coerente con la prassi consolidata (risoluzioni n. 182/E del 1998, n. 84/E del 2003, n. 100/E del 2005, circolare n. 22/E del 2008), secondo cui l’esenzione ex art. 14, comma 10, L. 537/93 si applica solo se l’attività presenta, in modo inequivocabile, le caratteristiche di un percorso formativo strutturato e specificamente rivolto al personale dell’ente pubblico, accompagnata da modalità di affidamento e documentazione che ne attestino chiaramente la natura.
Pubblicato su EL News il 01/08/2025
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