Indennità amministratori – Natura riduzione 10% compensi

Il Sindaco del Comune di Pomezia interroga la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Lazio, con un quesito in materia di regime giuridico delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori locali.
In particolare, chiede se la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori e gettoni di presenza degli amministratori locali consiglieri di comuni e province, introdotta dalla l. 266/ 2005 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e, pertanto, ancora ad oggi tuttora da applicare.
Con deliberazione n. 93/2019/PAR del 07 novembre 2019, la Sezione illustra che in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all’art. 1, comma 54, della l. 266/2005, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all’esercizio 2006, con conseguente e perdurante effetto incisivo sul calcolo delle spettanze di cui trattasi e sterilizzazione permanente delle medesime agli importi come rideterminati dalla sua applicazione.
Tale impostazione, in ogni caso, non preclude l’operatività dei meccanismi incrementali previsti dal d.m. 119/2000, per cui la previsione di cui all’art.1, comma 54, citato non incide sul computo per scaglioni ivi contemplato ed ancora vigente.
Talché, se l’ente transiti in una diversa classe demografica, l’indennità su cui operare il taglio del 10% dovrà essere determinata in conformità e gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall’art. 2, lett. a), b) e c) del decreto stesso.

 

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