Per la legittimità degli incarichi esterni è necessario accertare l’impossibilità di utilizzare personale interno

di Monica Catellani

La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 9/2026/SVG del 29 gennaio 2026 (esame dell’atto di conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale, ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, per lo svolgimento delle attività specialistiche di collaborazione nell’ambito delle istruttorie delle pratiche edilizie a supporto dell’Unità sismica del comune), ha riscontrato l’assenza del requisito dell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno.

In merito, con precedente delibera n. 135/2024, è stato chiarito che: “per principio generale dell’ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono: prima del conferimento dell’incarico, la cui prestazione deve avere un oggetto definito, circoscritto e determinato, l’amministrazione deve avere accertato l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità, deliberazione n. 13/2013: ‘l’amministrazione deve previamente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le proprie risorse umane, impossibilità connotata da un carattere qualitativo e non quantitativo, nel senso che le professionalità che occorrono non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all’interno dell’amministrazione’).

Non integra i presupposti dell’articolo 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno; l’incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur urgenti per mancata, erronea o tardiva valutazione o programmazione dei fabbisogni di personale.

Inoltre, il conferimento deve essere adeguatamente motivato, nel senso che l’ente è tenuto a dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Molise, deliberazione n. 67/2024)”.

Peraltro, quello dell’autosufficienza organizzativa è principio immanente all’ordinamento e comporta che il ricorso a professionalità esterne per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, tanto nel caso di conferimenti di incarichi quanto nel caso di ricorso all’appalto di servizi, debba essere considerata un’extrema ratio, cui ricorrere solo in casi eccezionali.

La verifica dell’assenza di personale interno, in concreto, non può sostanziarsi semplicemente nell’invio di una nota ai dipendenti ed ai relativi dirigenti (come avvenuto nella fattispecie), con la quale si chiede al personale di esprimere “la propria eventuale disponibilità”, e alla constatazione del mancato riscontro, sicché la verifica è da ritenere, coerentemente con gli indirizzi giurisprudenziali citati, nella sostanza tamquam non esset.

Elemento, poi, che denota incapacità di programmazione è il giustificare il ricorso a professionalità esterna nell’esigenza di dare “continuità” all’operato del servizio nelle more di nuove procedure da esperire per il reclutamento di idoneo personale.

In tale fattispecie, il ricorso al professionista esterno avviene per sopperire alle carenze di personale (in attesa che vengano esperite procedure selettive per il reclutamento e/o per sopperire all’assenza di altri dipendenti) per lo svolgimento di attività ordinarie, in assenza di circostanze eccezionali ed esigenze specifiche.

Per la Corte, quindi, dall’assenza del requisito legittimante il conferimento dell’incarico della previa e puntuale verifica della possibilità di utilizzare personale interno, derivano forti dubbi in merito alla sana gestione delle risorse pubbliche e, in ultima analisi, all’utilità della spesa (che sottopone all’attenzione della Procura contabile competente per il territorio per la valutazione in merito alla sussistenza di possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile).

Pubblicato su EL News il 27/03/2026

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