di Marco Terzi
Il traguardo della prima tappa della Riforma Accrual si profila all’orizzonte. Come è ormai noto, entro il prossimo 30 giugno gli enti coinvolti nella fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR sono chiamati a trasmettere gli schemi di bilancio (Conto economico e Stato patrimoniale) relativi all’esercizio 2025. La fase pilota è disciplinata dall’art. 3, commi 3-12, del decreto-legge n. 113 del 09/08/2024 e dal decreto del MEF del 23/12/2024. Gli schemi di bilancio da elaborare per il 2025 hanno valenza sperimentale e non sostituiscono il rendiconto di esercizio approvato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011; essi sono prodotti dalle amministrazioni riclassificando le voci dei propri piani dei conti, attraverso appositi modelli di raccordo, con quelle del Piano dei conti unico, e apportando integrazioni e rettifiche ai relativi saldi contabili, in applicazione dei principi contabili ITAS.
L’elenco delle amministrazioni chiamate all’adempimento è stato definito con determinazione della Ragioneria Generale dello Stato n. 259 del 26/11/2024. Di quest’ultimo provvedimento abbiamo parlato nell’articolo del 6 dicembre 2024. Sono tenuti all’invio tutti i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024; sono invece esclusi i comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti alla medesima data e le unioni di comuni. I documenti contabili, elaborati utilizzando i modelli di raccordo previsti dalla determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 129 del 25/07/2025, sono a questa inviati tramite l’apposito canale del portale AreaRGS denominato Riforma della contabilità accrual. Il canale, attivo dai giorni scorsi, mette a disposizione degli operatori due sotto-sezioni denominate rispettivamente ‘Guide e domande frequenti’ e ‘Documenti e link utili’. All’interno di quest’ultima sono altresì disponibili le istruzioni per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio. Il paragrafo n.4 illustra ampiamente i passi operativi a carico delle amministrazioni interessate, con particolare riguardo alle modalità di accreditamento e codifica Bdap (4.1) alla procedura di trasmissione (4.2) e alle regole da seguire per la definizione del nome da assegnare al file da inviare (4.3).
Infine segnaliamo le due faq contenute nella sezione ‘Guide e domande frequenti’. La prima precisa che è sempre possibile inviare una nuova versione nell’intervallo definito per la trasmissione degli schemi di bilancio. Il servizio considera valida sempre l’ultima versione comunicata. La seconda precisa invece che solo in via eccezionale, e nel caso in cui l’ente non abbia la possibilità di produrre il file in formato XBRL, è possibile trasmettere gli schemi di bilancio in un formato diverso da quest’ultimo. A tal fine il sistema metterà a disposizione un template in formato excel da compilare e trasmettere. Sarà cura del sistema stesso convertire il file da excel a XBRL così che sia conforme a quanto previsto dalla normativa.
Pubblicato su EL News il 20/04/2026
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