di Monica Catellani
La Corte dei Conti, sezione regionale Marche, con la deliberazione n. 117/2026/PAR del 22 maggio 2026, ha esaminato il seguente quesito: “se la quota parte delle risorse del fondo dei dirigenti destinata a compensare, a titolo di retribuzione di risultato, gli incarichi ad interim su posizioni dirigenziali vacanti possa essere considerata in deroga al tetto sul trattamento economico accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, così come era stato ritenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011, quando era vigente l’articolo 9, comma 2 bis, primo periodo, del D.L. 78/2010”.
La sezione ha espresso il proprio parere nei seguenti termini:
- in via generale, soggiacciono al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019) tutte le risorse destinate dall’ente per il finanziamento del trattamento accessorio del personale, indipendentemente dalla loro origine e dalla natura della componente di detto trattamento con esse finanziata;
- fanno eccezione a tale principio, con conseguente possibilità per gli enti locali di finanziare il trattamento accessorio del personale in deroga al tetto di spesa, le ipotesi espressamente previste dalla legge (ad esempio, art. 3, comma 2, del d.l. 80/2021, il quale consente il superamento del limite di spesa secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro), nonché le ulteriori deroghe ed eccezioni emerse nella prassi interpretativa della Ragioneria Generale dello Stato ovvero individuate dalla giurisprudenza contabile sulla scorta di un’interpretazione sistematica e teleologica dell’istituto in esame, in gran parte riconducibili alle c.d. “spese etero-finanziate”;
- nel caso in esame vengano in rilievo una pluralità di ragioni a supporto di un’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, idonea ad assicurare la compatibilità tra l’osservanza del tetto di spesa in esame e il pagamento degli emolumenti da riconoscersi, a titolo di retribuzione di risultato, per la remunerazione di incarichi dirigenziali ad interim, senz’altro rientranti tra le componenti del trattamento accessorio;
- in primo luogo, assume rilievo quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011, adottata in relazione all’analogo tetto di spesa in tema di trattamento accessorio previsto dal previgente art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, disciplina che si caratterizzava per la previsione di un meccanismo automatico di riduzione del tetto di spesa in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- nell’operare la riduzione del tetto di spesa a fronte della eventuale cessazione dal servizio di figure dirigenziali, veniva consentito di non scomputare – con conseguente limitazione dell’effetto riduttivo del tetto – la quota di risorse da destinarsi alla remunerazione di incarichi ad interim attribuiti per la copertura degli uffici rimasti scoperti;
- il medesimo principio può valere anche con riferimento al tetto di spesa di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, tenuto conto che, anche con riferimento a questo, il Legislatore, tramite il disposto di cui all’art. 33, comma 2, ultimo periodo,del d.l. 34/2019, ha introdotto un analogo (seppur non identico) meccanismo di adeguamento del tetto in relazione alle variazioni dell’organico, destinato ad operare sia nell’ipotesi di riduzione sia in quella di aumento dello stesso;
- non viene in rilievo, in tal caso, la possibilità di operare in deroga al tetto sul trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, quanto piuttosto di operare a monte, in sede di adeguamento del tetto di spesa ai sensi all’art. 33, comma 2, a fronte della intervenuta cessazione dal servizio di una figura dirigenziale, una riduzione del tetto che tenga conto delle risorse da destinarsi eventualmente alla remunerazione di un incarico ad interim da affidarsi ad altro dirigente per la copertura dell’ufficio rimasto vacante;
- accedendo, poi, ad una interpretazione sistematica della normativa vigente, è rilevante osservare che in sede di interpretazione dei vincoli di spesa in tema di personale posti da norme di finanza pubblica, non può non tenersi conto della necessità per l’ente pubblico di poter assicurare il rispetto delle previsioni di contrattazione collettiva nella parte in cui attribuiscano incondizionatamente al dipendente pubblico specifici diritti inerenti al trattamento economico;
- infatti, a fronte della attribuzione, ad un dirigente, di un incarico ad interim in conseguenza della cessazione dal servizio di altro dirigente, sorge la necessità, in base alle attuali clausole del CCNL (art. 40 del CCNL 16 luglio 2024), di attribuire uno specifico compenso a titolo di retribuzione di risultato al dirigente già in servizio che ricopre il citato incarico; ispirata ad un principio di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto (art. 36 Costituzione) che pone, dunque, in capo all’ente un vero e proprio obbligo di remunerare lo svolgimento dell’incarico dirigenziale ad interim, mediante il riconoscimento di una specifica componente del trattamento accessorio, lasciando ad esso una sfera di discrezionalità solo in ordine alla quantificazione del relativo emolumento.
Quindi, nel caso di cessazione dal servizio di dipendenti con incarichi dirigenziali, la riduzione del tetto di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, da effettuarsi in forza del meccanismo di cui all’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019, va operata al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi ad interim conferiti per la copertura degli uffici temporaneamente privi di titolare, in continuità con quanto ritenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 in relazione al previgente tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 2-bis, primo periodo, del d.l. 78/2010.
Con la precisazione che – al fine di assicurare la sostanziale neutralità di tale operazione, avente il solo scopo di modulare il tetto di spesa nella gestione di una fase, temporanea, di scopertura di posizioni dirigenziali – al momento della successiva copertura della posizione dirigenziale vacante l’adeguamento in aumento del tetto di spesa, sempre ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019, andrà effettuato tenendo conto della minor riduzione operata in precedenza per la quota destinata alla remunerazione degli incarichi ad interim e, dunque, anche in tal caso al netto della stessa.
Pubblicato su EL News il 03/06/2026
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