Detrazione IVA: ripristino del termine biennale e il nodo delle fatture a cavallo d’anno

di Lisa Castellani 

Con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, il Legislatore è intervenuto sulla disciplina della detrazione dell’IVA modificando gli articoli 19 e 25 del Dpr n. 633/1972, nonché i corrispondenti articoli del nuovo Testo unico IVA, di cui al DLgs n. 10/2026, destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio 2027 (articoli 56 e 88).

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto, ripristina il più ampio termine per l’esercizio del diritto alla detrazione e per la registrazione delle fatture di acquisto, intervenendo altresì sul trattamento delle fatture ricevute a cavallo d’anno. Le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 12 del decreto. La riforma segna un ritorno all’assetto antecedente alle modifiche introdotte dall’articolo 2 del DL. n. 50/2017, che aveva ridotto il termine per l’esercizio della detrazione, anche nell’ottica di anticipare i controlli dell’Amministrazione finanziaria. Tale esigenza appare oggi ridimensionata dal consolidamento della fatturazione elettronica e dalla tempestiva disponibilità, da parte dell’Amministrazione, dei dati relativi alle operazioni.

Il novellato articolo 19, comma 1, del Dpr n. 633/1972 consente di esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ferme restando le condizioni esistenti al momento della sua nascita. Parallelamente, l’articolo 25 consente l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

Particolarmente significativa è inoltre l’eliminazione, dall’articolo 25, delle parole «e con riferimento al medesimo anno», che incide sul trattamento delle fatture “a cavallo d’anno”.

Prima dell’intervento normativo, infatti, l’articolo 25 imponeva l’annotazione delle fatture di acquisto anteriormente alla liquidazione periodica nella quale veniva esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, «e con riferimento al medesimo anno».

Nel previgente quadro normativo, anche alla luce dell’impostazione seguita dall’Agenzia delle Entrate (cfr. in modo particolare circ. n. 1/E/2018), l’esercizio concreto della detrazione presupponeva la contemporanea sussistenza di due requisiti: quello sostanziale, rappresentato dall’esigibilità dell’imposta, e quello formale, costituito dal possesso di una fattura regolarmente emessa. Ne derivava che, ad esempio, per un acquisto effettuato il 30 dicembre 2026 e documentato da una fattura ricevuta il 2 gennaio 2027, la detrazione non poteva essere esercitata con riferimento al 2026, ma soltanto a partire dal 2027. A seguito delle modifiche normative invece, come precisato nella relazione illustrativa del decreto Omnibus, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è sorto (2026), previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti destinata alle fatture ricevute nell’anno successivo (2027) per le quali il diritto alla detrazione è sorto nell’anno precedente (fermo restando, ovviamente, il più ampio termine previsto dal novellato articolo 19, ovvero la dichiarazione relativa al secondo anno successivo).

Le modifiche appaiono allineate a quanto recentemente espresso dal Tribunale dell’Unione europea, che, con la sentenza dell’11 febbraio 2026 nella causa T-689/24, ha ritenuto ammissibile la detrazione nell’anno in cui il diritto è sorto anche quando la fattura venga ricevuta nell’anno successivo, purché entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno precedente. Secondo il Tribunale, infatti, il possesso della fattura costituisce una condizione formale per l’esercizio del diritto, mentre il suo differimento al solo anno di ricezione del documento può determinare un onere finanziario incompatibile con i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA (si segnala, per completezza, che la pronuncia è stata sottoposta a riesame nella causa C-167/26 RX).

La disciplina delle fatture a cavallo d’anno deve, tuttavia, essere coordinata con quanto previsto dall’articolo 1 del Dpr n. 100/1998, disposizione che non è stata interessata dalla novella. Le recenti modifiche non hanno quindi integralmente superato il peculiare regime delle fatture a cavallo d’anno ai fini delle liquidazioni periodiche.

L’articolo 1 del Dpr. n. 100/1998 consente, in via generale, di esercitare entro il giorno 16 il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La stessa disposizione introduce, tuttavia, un’espressa eccezione per «i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente». In altri termini, mentre una fattura relativa a un’operazione effettuata nel mese di novembre 2026 e ricevuta e annotata entro il 15 dicembre 2026 può concorrere alla liquidazione di novembre, una fattura relativa a un’operazione effettuata nel mese di dicembre 2026 e ricevuta nel successivo mese di gennaio 2027 non può essere retro-imputata alla liquidazione periodica di dicembre (ma in virtù del nuovo articolo 25 sarà invece possibile imputare la detrazione al 2026 in sede di dichiarazione annuale).

Pubblicato su EL News il 11/09/2026

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