Liquidazione di una Unione di Comuni: gestione del personale e programmazione dei fabbisogni da prevedere nello statuto

di Monica Catellani

La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 109/2026/SRCPIE/PAR del 4 settembre 2026 – in riferimento ad una Unione di comuni in liquidazione, cui erano state attribuite le funzioni concernenti la gestione del personale, la programmazione del fabbisogno e l’esercizio delle correlate capacità assunzionali – ha esaminato il seguente quesito:

se, …, la disciplina concernente la programmazione del fabbisogno di personale e la verifica della sostenibilità della relativa spesa debba essere interpretata secondo criteri idonei ad assicurare la continuità degli adempimenti imposti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, pur nel rispetto dell’assetto delle competenze derivante dal conferimento delle funzioni all’Unione e consenta, ai Comuni aderenti all’Unione in liquidazione, di avviare una programmazione del fabbisogno di personale avente carattere ‘provvisorio’, ossia limitata alle esigenze immediate, da aggiornare successivamente al completamento della liquidazione dell’Unione e al trasferimento formale delle competenze, e se tale soluzione sia idonea a soddisfare l’obbligo di programmazione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 così superando il divieto di assunzione di cui al comma 6 del medesimo articolo”.

I magistrati contabili hanno sottolineato quanto segue:

  • la fase di liquidazione dell’Unione non comporta l’immediata estinzione della stessa come soggetto giuridico, in quanto tale effetto si verifica soltanto al termine delle operazioni di liquidazione, con la definizione dei rapporti attivi e passivi che fanno capo all’Unione e all’approvazione del bilancio di ripartizione finale;
  • se è vero che l’Unione come soggetto giuridico autonomo non viene meno per effetto dell’avvio della liquidazione, è pur vero che l’ente associativo si trova in un momento particolare della sua vita in cui l’attività dovrebbe essere limitata alla chiusura dei rapporti in essere e allo svolgimento di quelle attività che sono necessarie a garantire la continuità dei servizi;
  • la disciplina della fase di liquidazione non è contenuta nella legge, ma risulta interamente rimessa all’autonomia statutaria e alle determinazioni che vengono assunte nella fase di apertura della liquidazione (cfr. parere Ministero dell’Interno del 31 gennaio 2025);
  • anche il trasferimento delle competenze in materia di programmazione del personale e delle relative capacità assunzionali deve, pertanto, essere regolato dallo Statuto o negli atti con cui viene approvata l’apertura della procedura di liquidazione con i relativi indirizzi, nel contesto di una chiara definizione dei tempi e dei modi del trasferimento di tutte le altre funzioni che erano state attribuite all’Unione;
  • se così non fosse, ovvero se il comune tornasse a esercitare una programmazione del fabbisogno di personale senza considerare la scansione temporale del passaggio di tutte le competenze che erano state precedentemente conferite all’Unione, si correrebbe il rischio di procedere all’assunzione di risorse per attività ancora svolte dal personale dell’Unione;
  • una nuova pianificazione del fabbisogno del personale da parte del comune non può, inoltre, prescindere dalla considerazione dei criteri di riattribuzione del personale che sarà ritrasferito allo stesso, ulteriore aspetto che, di norma, è regolato negli Statuti o negli atti che approvano l’apertura nella procedura;
  • se fosse stata fatta corretta applicazione del criterio del “ribaltamento” elaborato dalla giurisprudenza, il riassorbimento del personale dell’Unione disciolta dovrebbe avere un effetto neutrale sul rispetto dei limiti di spesa dei comuni; il criterio del “ribaltamento”, impone, infatti, che la spesa del personale sostenuta dall’Unione venga imputata pro quota ai comuni aderenti, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa gravanti sul singolo (sezione delle Autonomie, deliberazione n.8/AUT/2011, ribadito con le successive n. 20/SEZAUT/2018/QMIG e n. 4/SEZAUT/2021/QMIG);
  • se, quindi, la riattribuzione del personale dell’Unione dovrebbe essere neutrale ai fini del rispetto dei limiti di spesa (sezione regionale Emilia-Romagna, deliberazione n. 118/2020/PAR “È evidente, quindi, che, in linea di principio, i Comuni che hanno costituito l’Unione devono considerare, nella loro spesa di personale, la quota di loro competenza sostenuta dall’Unione, cosicché in caso di recesso e, per l’effetto, di riassorbimento dei dipendenti da parte dell’Ente locale non dovrebbe porsi alcun problema di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo quest’ultima essere già sta conteggiata in via continuativa da ciascun Comune) il comune non potrà, comunque, ai fini di una corretta analisi del fabbisogno, trascurare l’ulteriore aspetto delle competenze possedute dal personale che dovrà essere riassorbito;
  • in conclusione, in mancanza di una disciplina statale o regionale della procedura di scioglimento dell’Unione, la riattribuzione delle funzioni che erano state conferite all’Unione – compresa quella di gestione del personale e di programmazione del fabbisogno – deve trovare la propria regolamentazione nelle previsioni statutarie, ovvero negli atti amministrativi adottati nella fase di approvazione dell’apertura della liquidazione; è, infatti, necessario che la riassunzione delle funzioni di programmazione del personale e delle relative capacità assunzionali avvenga nel quadro di una chiara definizione dei modi e dei tempi del ritrasferimento di tutte le funzioni precedentemente assegnate all’Unione, nonché dei criteri di riassorbimento del personale dell’Unione da parte degli enti aderenti.

Pubblicato su EL News il 11/09/2026

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