Bilancio consolidato: la centralità dell’asseverazione dei debiti/crediti con gli enti partecipati

di Marco Terzi

Come è noto la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) all’art.1, comma 646, lettera f) ha concesso agli enti locali un mese in più per l’approvazione del bilancio consolidato, posticipandone il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Sono tuttavia rimaste invariate le tempistiche per l’avvio delle attività propedeutiche alla sua stesura e predisposizione. I componenti del gruppo devono comunque trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito nel proprio Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al d.lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo, come è noto, resta fissato al 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.

In tale ottica appare interessante la recente pronuncia della Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna n. 42/2026/PRSE in tema di asseverazione nei confronti delle proprie partecipate ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011. Nel caso in esame emergeva come il comune, in sede di rendiconto di esercizio, vi avesse provveduto per le sole partecipazioni oggetto di consolidamento, escludendo dall’adempimento le partecipazioni in società escluse dal perimetro di consolidamento. I magistrati contabili stigmatizzavano tale comportamento, affermando come “(…) l’adempimento in parola si estenda indistintamente a tutti gli organismi partecipati, a prescindere dalla misura della partecipazione o dalla natura giuridica dell’ente, non rinvenendosi nella disciplina positiva alcuno spazio per esclusioni o applicazioni selettive; in tale assetto ordinamentale, la mancata asseverazione, ovvero la sua effettuazione da parte di soggetti diversi dagli organi di controllo, viene progressivamente a essere qualificata come indice sintomatico di criticità del sistema dei controlli interni e, più in generale, di possibile disallineamento nei rapporti finanziari infragruppo pubblico”. Come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6/2019, esso è strumentale alla prevenzione di incongruenze contabili e alla costruzione di una rappresentazione simmetrica e speculare delle poste creditorie e debitorie. Al fine di presidiare la trasparenza e la coerenza delle relazioni finanziarie tra ente locale ed organismi partecipati, infatti, l’asseverazione occupa una posizione funzionalmente centrale quale strumento di certificazione dotato di peculiare attendibilità. Essa non deve essere degradata all’ennesimo mero adempimento formale; al contrario va intesa quale momento essenziale di riconciliazione contabile, funzionale a garantire la corrispondenza sostanziale dei dati iscritti nei rispettivi bilanci. Solo così si realizza il pieno rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e integrità del bilancio, ed il più ampio canone del buon andamento dell’azione amministrativa. Infine, la Corte evidenziava come la sua effettuazione da parte di soggetti diversi dagli organi di controllo, è indice sintomatico di criticità del sistema dei controlli interni e, più in generale, di possibile disallineamento nei rapporti finanziari infragruppo pubblico.

Qui il testo completo della deliberazione della Sezione Emilia-Romagna n. 42/2026/PRSE

Pubblicato su EL News il 22/06/2026

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