Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese per la frequenza di asili nido

Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, comunicano all’Anagrafe tributaria entro il 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato), con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute nell’anno precedente dai genitori, come stabilito dal Decreto del MEF del 30/01/2018, che ha disciplinato la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, pubblici e privati, di cui all’art. 70 della Legge n. 448/2001.

Anche i soggetti che erogano rimborsi per le rette per gli asili nido devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando la stessa comunicazione, i dati dei rimborsi delle rette con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti tenuti all’adempimento possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

L’omissione della trasmissione o l’errata trasmissione sono sanzionabili con la sanzione prevista dall’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 di euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000. L’errata comunicazione dei dati non è comunque sanzionata qualora il soggetto proceda ad inviare una successiva comunicazione correttiva entro cinque giorni successivi alla scadenza oppure, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Inoltre se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

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